5 Ottobre 2024

Lesioni gravi o gravissime secondarie ad incidenti stradali – Obblighi legali del medico

Su richiesta di alcuni iscritti riprendiamo il tema dell’obbligatorietà del referto o della denuncia correlati al reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis c.p.) introdotto con legge 23 marzo 2016 n.41.

Si rileva che l’art. 365 c.p. punisce “chiunque avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda di riferirne all’Autorità….“.

L’art. 361 c.p. punisce il pubblico ufficiale che omette o ritarda di denunciare “un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a a causa delle sue funzioni“.

Considerata l’importanza delle ricadute per i medici l’Ordine aveva organizzato il 18 maggio 2017 il Convegno “Il certificato medico al tempo dell’omicidio stradale”, la cui videoregistrazione è disponibile a questo link.

Poiché sono state segnalate alcune difficoltà nell’applicazione pratica delle previsioni di legge, invitiamo nuovamente tutti i colleghi a prendere buona nota delle novità introdotte dalla legge e dei correlati obblighi e rischi; allo scopo è utile consultare la Comunicazione FNOMCeO (in allegato a fondo pagina) e leggere la nota sottostante, redatta dal Prof. Carlo Moreschi, Responsabile della Sezione di Medicina Legale del Dipartimento di Scienze Mediche e Biologiche dell’Università degli studi di Udine per l’ OMCeO di Udine, che ringraziamo per averci concesso la pubblicazione.

Il referto o la denuncia possono essere inoltrati o ad un ufficiale di Polizia Giudiziaria (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Guardia Costiera o Sindaco nei comuni ove non siano presenti tali corpi) o direttamente presso la Procura della Repubblica di Piacenza mediante posta elettronica certificata (PEC) indicando nell’oggetto” segnalazione notizia di reato”, all’indirizzo dirigente.procura.piacenza@giustiziacert.it fino al 31.12.2017  e, successivamente, all’indirizzo pec appositamente predisposto per la recezione delle sole notizie di reato che sarà: cnr.procura.piacenza@giustiziacert.it utilizzando il modello allegato.  

LA NOTA DEL PROF. MORESCHICon la legge 23 marzo 2016 n. 41, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24.03.2016 ed entrata in vigore il 25 marzo 2016, vi è stata l’introduzione dei reati di omicidio stradale (Art. 589-bis) e di lesioni personali stradali (Art. 590-bis), commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, che prevedono un inasprimento delle sanzioni rispetto a quanto precedentemente previsto dal Codice Penale in tema di omicidio colposo (Art. 589) e di lesioni personali colpose (Art. 590).

Sorvolando sui contenuti riguardanti l’omicidio stradale, che non determina cambiamenti sostanziali negli obblighi del medico rispetto al reato di omicidio colposo, si ritiene utile evidenziare gli elementi di maggiore interesse relativamente al reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, di cui all’art. 590-bis che recita: Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope […] cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime […]”.

E’ inoltre previsto un inasprimento delle sanzioni amministrative accessorie all’accertamento dei suddetti reati, come indicato dall’art. 222 del Codice della strada che al comma  3-bis e 3-ter recita: […] per i reati di cui all’articolo 589-bis , secondo, terzo e quarto comma[…] l’interessato non può conseguire una patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca  […] per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, l’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca […]”.

Prendendo quindi in esame quanto previsto dal Codice Penale in tema di procedibilità dei reati, fatto salvo quanto già noto in tema di omicidio colposo e ribadito nel nuovo reato di omicidio stradale, per cui vi è la previsione della procedibilità d’ufficio, nell’ottica del medico assume notevole importanza quanto introdotto dalla nuova previsione del reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime (Art. 590-bis).

Se, infatti, per il reato di lesioni personali colpose (Art. 590) era, ed è tutt’ora, prevista la procedibilità a querela della persona offesa, salvo lesioni gravi o gravissime derivanti da fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (eventualità per cui era già prevista la procedibilità d’ufficio), la nuova fattispecie delle lesioni personali stradali gravi o gravissime prevede la procedibilità d’ufficio.

Proprio da tale previsione derivano le più rilevanti ricadute pratiche per il medico che, al verificarsi di lesioni colpose gravi o gravissime secondarie a incidenti del traffico, si troverà nell’obbligo di redigere il referto all’Autorità Giudiziaria (o la denuncia nel caso il sanitario rivesta la qualifica di Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio), pena incorrere nell’omissione di referto (ex art. 365 c.p.), o nell’omissione di denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio (ex art. 361 -362 c.p.).

A tal proposito si rammenta che il referto all’Autorità Giudiziaria costituisce un obbligo per il sanitario che, nell’esercizio della propria professione, abbia prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale sia prevista la procedibilità d’ufficio.

Si ricorda, inoltre, che l’art. 334 del codice di procedura penale, di cui si riportano i punti fondamentali, ne regola la compilazione e la trasmissione: chi ha l’obbligo del referto deve farlo pervenire entro 48 ore, o se vi sia pericolo nel ritardo, immediatamente al Pubblico Ministero o a qualsiasi Ufficiale di Polizia Giudiziaria; il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se possibile, le sue generalità nonché il luogo, il tempo e le circostanze dell’intervento; fornisce inoltre le circostanze del fatto e gli effetti che ha causato o può causare.

Viene poi specificato che qualora più persone abbiano prestato la propria opera o assistenza queste sono tutte obbligate al referto, stante comunque la facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto, se intervenuti nella medesima occasione.

La denuncia rappresenta anch’essa un atto scritto di segnalazione e informazione all’Autorità Giudiziaria qualora il medico rivesta la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio. Ai fini pratici e dal punto di vista formale non vi sono sostanziali differenze rispetto al Referto, dovendo anch’essa (secondo gli art. 331 e 332 c.p.p.) contenere l’esposizione degli elementi essenziali del fatto, indica il giorno dell’acquisizione della notizia, le generalità della persona offesa e, se possibile, ulteriori circostanze utili alla ricostruzione del fatto. Questa deve essere, infine, trasmessa senza ritardo.

Di fondamentale interesse sul piano pratico per il medico risulta, quindi, la necessità di redigere il referto (o denuncia) nel caso di lesioni, a seguito di sinistro stradale, che possono rivestire gli estremi delle lesioni gravi o gravissime dovendo il sanitario, per mezzo dell’espressione di un giudizio prognostico, orientare l’Autorità Giudiziaria nella valutazione se il fatto possa integrare gli estremi delle lesioni personali stradali ex art. 590-bis, procedibile d’ufficio, con i conseguenti provvedimenti di natura urgente che la nuova legge prevede o, in alternativa, integrare il delitto di lesioni personali colpose ex art. 590, procedibile a querela, per il quale non si rende necessaria l’adozione di provvedimenti urgenti da parte della Polizia Giudiziaria.

A tale proposito giova ricordare che, secondo i dettami dell’art. 582 c.p. (lesioni personali) e dell’art. 583 c.p. (circostanze aggravanti), affinché la lesione possa definirsi “grave” è sufficiente che questa cagioni una malattia superiore ai 40 giorni o una incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni di durata superiore ai 40 giorni.

Per durata di malattia va inteso il periodo di tempo in cui perdura il processo morboso a carattere evolutivo con i connessi disturbi funzionali, generali e locali, mentre l’incapacità di attendere le ordinarie occupazioni consiste nello stato transitorio temporaneamente impeditivo o limitativo dell’effettuazione di quelle attività personali consuete e lecite che prima del fatto erano consentite al leso.

Pressoché costantemente tali periodi coincidono ma non è infrequente che al termine della malattia, anche la sola incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni possa perdurare oltre il termine dei 40 giorni, facendo in tal modo travalicare la lesione personale da “lieve” a “grave”.

Non va inoltre dimenticato che, accanto alla durata di malattia o dell’incapacità che ne deriva, la lesione grave sussiste anche al verificarsi di un pericolo per la vita della persona offesa o di un indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Nella previsione dell’articolo 590-bis sono ricomprese anche le lesioni gravissime che, secondo i dettami del Codice Penale, sono tali se dal fatto deriva: una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Fatte tali doverose premesse di ordine generale, sarà dunque necessario comprendere i risvolti pratici che l’entrata in vigore della legge determina nell’attività del medico.

Certamente, appare di immediata comprensione come l’obbligo di denuncia andrà a ricadere sul medico di pronto soccorso che si troverà nella condizione di dover formulare una prognosi superiore ai 40 giorni, nel caso di lesioni conseguenti a sinistro stradale. 

Tuttavia le ricadute pratiche non si limitano ai soli sanitari operanti in servizi di urgenza ed emergenza, considerando che l’obbligo di referto all’Autorità Giudiziaria dovrà essere redatto da qualsiasi medico che si troverà nella necessità di prolungare la prognosi oltre i 40 giorni.

Si prenda per esempio il caso di un medico di medicina generale che, in occasione di una visita, si trovi nella necessità di certificare un prolungamento della prognosi del proprio assistito oltre i 40 giorni. Al verificarsi di tale eventualità lo stesso, incorrerà nell’obbligo di referto, dovendo pertanto informare l’Autorità Giudiziaria che la lesione obiettivata rientra nel computo delle lesioni stradali gravi.

Analogamente allo stesso obbligo soggiace anche il medico di medicina generale o il medico specialista, sia operante presso una struttura pubblica ma anche in regime di libera professione che, sempre in occasione di una visita, si trovino nella necessità di dover prolungare la prognosi oltre i 40 giorni o, in alternativa, venga in possesso di precedente documentazione attestante una durata di malattia superiore ai 40 giorni non avendo modo di accertarsi se la segnalazione all’Autorità Giudiziaria sia già stata prodotta,  dovrà egli stesso redigere il referto (o la denuncia) attestante la sussistenza di una lesione grave conseguente a sinistro stradale.

E ancora, anche al di fuori dell’iter clinico e terapeutico, si troverà nella medesima condizione il medico-legale che, a qualsiasi titolo nella valutazione dei postumi permanenti di lesione, riscontri la presenza di certificazioni che, singolarmente o nel computo complessivo se plurime, attestino una effettiva durata di malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni eccedente i 40 giorni.

Quanto finora esposto concerne specificamente la durata della malattia e l’incapacità di attendere le ordinarie occupazioni ma, come indicato in precedenza, la lesione grave sussiste anche in presenza di un indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Pertanto, all’esaurirsi del processo morboso (e ciò potrebbe avvenire anche in un periodo inferiore ai 40 giorni), si può verificare la guarigione senza postumi con restitutio ad integrum o possono persistere postumi stabilizzati con carattere di permanenza.

Proprio il verificarsi della seconda ipotesi, se cioè detto postumo risulta connotato da una effettiva incidenza menomativa, realizza l’indebolimento permanente che, in concreto, riduce la funzione di un senso o di un organo rendendo il suo esercizio difficoltoso o irregolare (a tal proposito va ricordato che, dal punto di vista medico-legale, il concetto di organo non va inteso in senso anatomico ma con specifico riferimento alla funzione svolta).

Tale eventualità verrebbe quindi ad interessare prevalentemente il medico specialista, sia libero professionista che dipendente di una struttura pubblica, il quale, constatando e diagnosticando un indebolimento di un senso o di un organo, sarà tenuto a redigere la segnalazione all’Autorità Giudiziaria nelle modalità previste.

Alla luce delle descritte ricadute pratiche per la figura del medico e delle rilevanti conseguenze giudiziarie ad esse correlate si invitano tutti gli interessati a porre la massima attenzione e diligenza nell’espressione del giudizio prognostico, non limitandosi ad una mera indicazione diagnostica e numerica (es. “Postumi di trauma distorsivo cervicale – prognosi 60 gg s.c.”), ma provvedendo anche a fornire una indicazione descrittiva riguardante le motivazioni fondanti il giudizio prognostico. 

Altrettanta precisione e diligenza si renderà necessaria nella valutazione dei postumi di lesione, sia in ambito clinico che medico-legale, provvedendo anche in tali casi a fornire un giudizio descrittivo e motivato.

Tali cautele trovano la loro ragione, oltre che come obbligo deontologico, anche alla necessità di una completa informazione all’Autorità Giudiziaria, e in un ottica di tutela del sanitario stesso che, considerati gli importanti risvolti penali e amministrativi connessi alle nuove fattispecie di reato,  potrà essere chiamato in sede giudiziaria a rispondere della valutazione effettuata.

Nel caso venga fatta la segnalazione all’Autorità giudiziaria si prega di annotarlo in calce al certificato rilasciato all’assistito onde evitare inutili duplicazioni. 

 

La comunicazione FNOMCeO

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