Il 20 agosto 2013 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n.98 del 9 agosto 2013, che sopprime l’obbligo di certificazione per la attività ludico-motoria e amatoriale e l’obbligo di esecuzione di ECG per la attività sportiva non agonistica, lasciando al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta la responsabilità di prescrivere, dopo anamnesi e visita, eventuali accertamenti strumentali.
Alla luce degli ultimi aggiornamenti :
• non è tenuto all’obbligo della certificazione chi svolge attività ludico motoria, cioè attività amatoriale occasionale effettuata a scopo prevalentemente ricreativo ed in modo saltuario, chi la svolge in forma autonoma ed al di fuori di contesti organizzati e chi pratica attività con ridotto impegno cardiovascolare come bocce, biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, gruppi di cammino e chi pratica attività ricreative come ballo o giochi da tavolo. A tutte queste persone è comunque raccomandato un controllo medico prima dell’avvio dell’attività.
• deve sottoporsi ad un controllo medico annuale effettuato da un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico dello sport chi svolge attività sportiva non agonistica, gli studenti che svolgono attività sportive organizzate dalle scuole nell’ambito delle attività parascolastiche, i partecipanti ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale e le persone che svolgono attività organizzate dal Coni o da società affiliate alle Federazioni o agli Enti di promozione sportiva che non siano considerati atleti agonisti.
Sono previste due differenti tipologie di certificato, ciascuna con una specifica modulistica:
-certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica
-certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di elevato impegno cardiovascolare
Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica: è richiesto agli alunni che svolgono le attività sportive parascolastiche, a coloro che praticano le attività sportive organizzate da società affiliate alle Federazioni sportive nazionali o agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982, ed a coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. La visita medica annuale effettuata da un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico specialista in medicina dello sport dovrà essere completata dagli accertamenti clinici ritenuti necessari dal medico e/o previsti dalle apposite Linee Guida approvate con Decreto del 08.08.2014.
Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di elevato impegno cardiovascolare: chi partecipa ad attività ad elevato impegno cardiovascolare come manifestazioni podistiche oltre i 20 km o le gran fondo di ciclismo, nuoto o sci deve sottoporsi alla visita medica, alla misurazione della pressione arteriosa, alla esecuzione di un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio della attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore (medico di medicina generale,pediatra di libera scelta o medico specialista in medicina dello sport) riterrà necessari per il singolo caso.
Per quanto concerne i defibrillatori, le società sportive dilettantistiche e quelle sportive professionistiche dovranno dotarsi di defibrillatori semiautomatici. Sono escluse le società dilettantistiche che svolgono attività a ridotto impegno cardiocircolatorio. Le società dilettantistiche hanno 30 mesi di tempo per adeguarsi, quelle professionistiche 6. Gli oneri sono a carico delle società, ma queste possono associarsi se operano nello stesso impianto sportivo, oppure possono accordarsi con i gestori degli impianti perché siano questi a farsene carico. Il decreto ministeriale contiene linee guida dettagliate sulla dotazione e l’utilizzo dei defibrillatori. Dovrà essere presente personale formato e pronto a intervenire e il defibrillatore deve essere facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante. I corsi di formazione sono effettuati dai Centri di formazione accreditati dalle singole Regioni.
Eliminato l’obbligo del certificato medico sportivo per i bambini da 0 a 6 anni – Per l’attività sportiva in età prescolare non è più necessario il certificato medico. E’ quanto stabilisce il decreto del 28 febbraio 2018 firmato dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin e da quello dello Sport Luca Lotti. “Non sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l’esercizio dell’attività sportiva in età prescolare, – si legge nello specifico nel testo – i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra”.
- L. 43/2013 del 24.04.2013
- Comunicazione FNOMCeO N.67 del 25.07.2013
- Comunicazione AUSL Piacenza del 16.08.2013
- D.L. 69/2013 coordinato con Legge di conversione 98/2013, art.42 bis del 08.08.2013
- Comunicazione FNOMCeO N.74 del 11.09.2013
- Comunicazione FNOMCeO N.79 del 13.09.2013
- Comunicazione FNOMCeO N.89 del 23.10.2014
- Protocollo riassuntivo certificazione per attività fisica
- Comunicazione FNOMCeO n.40 del 19.06.2015
- Certificazione attività non agonistica – Circolare Coni 10.06.2016
- Disciplina certificazione sportiva non agonistica e linee guida utilizzo defibrillatori – Nota Ministeriale 01.02.2018
- Decreto ministeriale certificazione medica per attività sportiva bambini 0-6 anni