6 Ottobre 2024

Necessità di un preventivo scritto o digitale firmato dal paziente per richiesta visti di equità

Rispondendo ad un quesito posto dall’OMCeO Piacenza, la FNOMCeO ricorda che, dapprima con il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, successivamente convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e, recentemente, con la L. 4 agosto 2017, n. 124, è stato introdotto, per tutti coloro che esercitano professioni regolamentate, l’obbligo del preventivo scritto o in forma digitate al momento del conferimento dell’incarico.

“Nel caso di richiesta all’Ordine del parere di congruità della parcella, – spiega quindi la Federazione – l’iscritto è tenuto a presentare il preventivo firmato dal paziente”.

“La mancata presentazione del preventivo da parte del professionista – si sottolinea -, oltre che costituire una violazione di carattere deontologico, esporrà lo stesso al rischio di non ottenere il relativo parere di congruità o, in alternativa, di ottenere il parere stesso con una riduzione dell’entita dell’onorario richiesto, qualora l’Ordine ritenga che il mancato rispetto delle regole di cui sopra rappresenti una “compromissione” della qualità della prestazione”.

La nota FNOMCeO

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