5 Ottobre 2024

Lesioni personali stradali gravi o gravissime – Obblighi medici

La FNOMCeO, dopo la notizie l’apertura di procedimenti penali a carico di medici in ordine all’omissione di referto (art. 365 c.p.) e omissione di denuncia (artt. 361-362 c.p), con una comunicazione chiarisce gli aspetti di particolare interesse per la professione medica relativamente al reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime di cui all’art. 590-bis c.p..

Si tratta di un tema di stretta attualità, al quale l’OMCeO Piacenza ha nei mesi scorsi dedicato un incontro di approfondimento con la partecipazione del Dott. Antonio Colonna (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza) e del Prof. Francesco De Stefano (direttore dell’Istituto di Medicina Legale dell’Università di Genova); in precedenza lo stesso Presidente Augusto Pagani aveva inviato una lettera agli iscritti mettendo in evidenza novità e rischi nella certificazione medica a seguito della nuova legge che ha introdotto l’omicidio stradale.

L’art. 365 c.p. – sottolinea le Federazione – punisce “chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda di riferirne all’Autorità …”.L’art. 361 c.p. punisce il pubblico ufficiale che omette o ritarda di denunciare “un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni”.

Il medico in caso di lesioni colpose gravi o gravissime (oltre i 40 giorni di malattia) secondarie a incidenti stradali avrà “l’obbligo di redigere il referto o la denuncia, nel caso il sanitario rivesta la qualifica di Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, pena incorrere nell’omissione di referto (ex art. 365 c.p.), o nell’omissione di denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio (ex art. 361-362 c.p.)”.

Il referto o la denuncia possono essere inoltrati o ad un ufficiale di Polizia Giudiziaria (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Guardia Costiera) o direttamente presso la Procura della Repubblica. Il referto da inviare all’Autorità Giudiziaria costituisce un obbligo per il medico che, nell’esercizio della propria professione, abbia prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale sia prevista la procedibilità d’ufficio.

L’art. 334 c.p.p. prevede che “chi ha l’obbligo del referto fc.p.  3651 deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all’ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.

Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla, nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.

Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto”.

La comunicazione FNOMCeO

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