5 Ottobre 2024

Diritti del paziente e doveri del medico in ambito prescrittivo. Puntualizzazioni

Cara/o collega,

il Dott. Roberto Laneri, Presidente della Associazione provinciale dei titolari di farmacia, in data 4 dicembre 2017, ha inviato al Consiglio direttivo di questo Ordine una nota con la quale lamenta un ingiustificato ricorso alla distribuzione diretta di farmaci da parte della Farmacia territoriale della AUSL di Piacenza, anche al di fuori dei casi previsti dalle Leggi e dagli Accordi stipulati fra le Regioni e le Associazioni sindacali delle farmacie convenzionate.

Il Consiglio direttivo aveva già discusso di questa problematica ed approvato la comunicazione inviata ai Medici di medicina generale della nostra provincia il 30 maggio 2016 per chiarire le possibili criticità prescrittive e richiamare tutti i colleghi ad un comportamento deontologicamente corretto.

Nella riunione del 12 dicembre 2017 il Consiglio direttivo ha preso atto della segnalazione di Federfarma Piacenza e ritenuto di dover ribadire a tutti gli iscritti, ed in particolare ai MMG ed ai PLS, la necessità di considerare, sempre e comunque, che il diritto del cittadino-paziente ad ottenere prestazioni, servizi, farmaci o ausili, non può essere secondario rispetto a qualsiasi altra diversa esigenza, come ben sancito dalla sentenza n.1873/2010 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione:

Nel praticare la professione dunque, il medico deve, con scienza e coscienza, perseguire un unico fine: la cura del malato utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui al tempo dispone la scienza medica, senza farsi condizionare da esigenza di diversa natura, da disposizioni, considerazioni, valutazioni, direttive che non siano pertinenti rispetto ai compiti affidatigli dalla legge ed alle conseguenti relative responsabilità…a nessuno è consentito di anteporre la logica economica alla logica della tutela della salute, né di diramare direttive che, nel rispetto della prima, pongano in secondo piano le esigenze dell’ammalato. Mentre il medico, che risponde anche ad un preciso codice deontologico, che ha in maniera più diretta e personale il dovere di anteporre la salute del malato a qualsiasi altra diversa esigenza e che si pone, rispetto a questo, in una chiara posizione di garanzia, non è tenuto al rispetto di quelle direttive, laddove esse siano in contrasto con le esigenze di cura del paziente e non può andare esente da colpa ove se ne lasci condizionare, rinunciando al proprio compito e degradando la propria professionalità e la propria missione a livello ragionieristico”.

Nel caso specifico, il Consiglio direttivo conferma quanto già espresso nella comunicazione del 30 maggio 2016 e richiama alla opportuna conoscenza dell’ambito normativo di riferimento, rappresentato dall’ Art. 8. Legge 405/2001 Particolari modalità di erogazione di medicinali agli assistiti:

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con provvedimenti amministrativi, hanno facoltà di:

a) stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsidelle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione;

b) assicurare l’erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale;

c) disporre, al fine di garantire la continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale

dall’art. 15 Legge 475/1968: “É riconosciuto ad ogni cittadino, anche se assistito in regime mutualistico, il diritto di libera scelta della farmacia”

e dalla Premessa alle “Linee guida per la predisposizione e la trasmissione dei file al NSIS”, versione 10.0, Giugno 2017, a pagina 2 e 3, integrazione del DM 31.07.2007 “Rilevazione delle prestazioni farmaceutiche erogate in distribuzione diretta”.

In conclusione, nel rispetto delle norme di legge e deontologiche, si invitano tutti gli iscritti a lasciare ad ogni singolo paziente la possibilità di scegliere le modalità di approvvigionamento dei farmaci più idonee alle proprie esigenze, fra quelle previste ed attuate a livello provinciale.

Il Presidente
Augusto Pagani

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