Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 7 giugno 2017 è stato pubblicato il decreto legge n. 7 giugno 2017, n. 73 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale“.
II provvedimento è diretto a garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette alla prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica con particolare riferimento al mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, superando l’attuale frammentazione normativa.
Tra le principali novità il passaggio delle vaccinazioni obbligatorie e gratuite da quattro a dodici (anti-poliomelitica; anti-difterica; anti-tetanica; anti-epatite B; anti-pertosse; anti Haemophilusinfluenzae tipo B; anti-meningococcica B; anti-meningococcica C; anti-morbillo; anti-rosolia; anti-parotite; anti-varicella), che divengono un requisito per l’ammissione all’asilo nido e alle scuole dell’infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni).
La violazione dell’obbligo vaccinale comporta l’applicazione di significative sanzioni pecuniarie.
Tali vaccinazioni possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
Al fine di assicurare l’adempimento dell’obbligo di vaccinazione, l’art. 3 del decreto prevede che i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, siano tenuti, all’atto dell’iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle predette vaccinazioni, fatti salvi i casi particolari ivi comprese le ipotesi di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale.
Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della predetta documentazione costituisce requisito di accesso.