5 Ottobre 2024

Scudo penale vaccinatori, cosa prevede il Decreto Legge

In alcuni precedenti commenti pubblicati nella rubrica La parola dei Giudici era stata posta all’attenzione del lettore il tema dell’adeguatezza dell’attuale disciplina della Legge c.d. “Gelli-Bianco” sulla responsabilità penale del personale sanitario nel periodo emergenziale dovuto alla diffusione del virus Covid19.

La questione oggetto d’interesse ha riguardato della necessità di introdurre limiti alla possibile responsabilità dei medici e infermieri in relazione a scelte terapeutiche assunte in una situazione caratterizzata dall’insufficienza dei dispositivi di protezione, dall’assenza di linee guida e conoscenze scientifiche. In tale contesto, la maggior parte degli interpreti è giunta alla conclusione che la disciplina dell’art. 590-sexies c.p., (norma introdotta con la Legge Gelli-Bianco) è ampiamente inadeguata a fornire una disciplina in tema di responsabilità penale del personale sanitario.

Per tale motivo, già nei primi mesi della diffusione del contagio, alcune parti politiche hanno proposto emendamenti al provvedimento di conversione in legge del decreto-legge n. 18/2020, detto “Cura Italia” che vertevano proprio sull’introduzione di limitazioni di responsabilità per gli operatori sanitari e le strutture, ciò in considerazione della situazione caratterizzata da numerose difficoltà gestionali e operative. In realtà, tali iniziative volte a introdurre uno “scudo penale” per il personale sanitario sono rimaste allo stadio di proposte emendative.

Ciò nonostante, con l’art. 3 del D.L. n. 44/2021 il Governo è intervenuto, nell’ambito del contesto della “campagna vaccinale anti Sars CoV2” con la previsione di un’ipotesi di non punibilità del personale sanitario per le eventuali conseguenze infauste della vaccinazione. A fronte dell’avvio di alcuni procedimenti penali in relazione a decessi correlati (almeno cronologicamente) alla somministrazione di un vaccino anti-Covid 19, è stato prospettato il rischio che il personale medico assumesse atteggiamenti di tipo “difensivo” rispetto alla prospettiva di una possibile responsabilizzazione per le eventuali conseguenze infauste della vaccinazione, compromettendo la buona riuscita del piano nazionale di immunizzazione.

Nella Relazione Illustrativa del decreto si legge che “La norma introdotta mira a rassicurare il personale sanitario e in genere i soggetti coinvolti nelle attività di vaccinazione”. Secondo quanto indicato all’art. 3 del D.L. n. 44/2021, pertanto, la punibilità a titolo di omicidio colposo o lesioni colpose verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino anti Covid 19 “è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione”.

Tali indicazioni comprendono sia le regole relative all’aspetto “clinico” del vaccino (posologia, modalità di conservazione e somministrazione, controindicazioni, avvertenze e precauzioni d’uso) quanto le prescrizioni di tipo “organizzativo” (gruppi target della vaccinazione, priorità di somministrazione, modalità di manifestazione del consenso).

Come emerge da un commento del dott. Paolo Piras (Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Sassari) sulla rivista giuridica online “Sistema Penale”, sono esclusi dall’ambito di operatività dell’art. 3 del D.L. n. 44/2021 “i rischi da somministrazione scorretta, ad es., non preceduta da un’accurata raccolta anamnestica, che avrebbe rivelato controindicazione. O somministrazione seguita da consigli scorretti, ad es., per contrastare l’elevata febbre post vaccino si consiglia di superare il dosaggio di un grammo di Tachipirina anche in un’unica soluzione, con successivi danni epatotossici. O si prescrive a paziente ulceroso un farmaco antinfiammatorio non steroideo per mitigare i dolori muscolari post vaccino, senza associazione di farmaco inibitore di pompa protonica, con successiva emorragia gastrica”. Si noti, inoltre, che la norma in esame non circoscrive la punibilità dell’operatore sanitario ad una condotta di somministrazione del vaccino caratterizzata dalla sola colpa grave, ma inibisce qualunque rimprovero senza alcuna gradazione di colpa.

Ad oggi, si sono registrate opinioni contrastanti tra gli operatori del diritto sull’introduzione di tale novità legislativa. Il dott. Piras, nel commento sopra citato afferma che la disposizione normativa dell’art. 3 D.L. n. 44/2021 è addirittura dannosa poiché “impone al giudice di prosciogliere perché trattasi di persona non punibile, anziché di prosciogliere sul fatto. Indebolisce quindi le barriere difensive, anziché fortificarle”. Al contrario, secondo quanto sostenuto in un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore, la non punibilità degli operatori sanitari prevista all’art. 3 è una soluzione convincente e necessitata “per dare tranquillità ai sanitari, in un momento storico in cui la scelta di vaccinarsi è un atto dovuto, per superare l’emergenza della pandemia”.

Si osserva, inoltre, che a prescindere dal nesso causale tra l’evento morte o le lesioni cagionate e la condotta di somministrazione del vaccino, da dimostrare secondo il principio del “al di là di ogni ragionevole dubbio”, rispetto a un vaccino sperimentato e ritenuto sicuro dalle autorità competenti sarebbe impraticabile, per fondare l’addebito di colpa a carico del sanitario, l’individuazione della regola cautelare se il vaccino è stato somministrato alle condizioni date dalla disciplina autorizzatoria. Senza dimenticare anche i profili della prevedibilità ed evitabilità dell’evento da parte del medico, necessari sempre per l’addebito, dal momento che egli provvede a inoculare un vaccino, sperimentato e ritenuto sicuro dalle autorità di settore.

Si ricorda, infatti, che per fondare una responsabilità penale colposa è necessario accertare la sussistenza del nesso causale tra la condotta e l’evento dannoso, la violazione di una regola cautelare, generica (imperizia, negligenza o imprudenza) ovvero specifica e se il soggetto agente, quindi l’operatore sanitario che somministra il vaccino, potesse prevedere quel determinato sviluppo causale e attivarsi per evitarlo. In pratica, secondo quanto disposto dall’art. 3 del D.L. n. 44 /2021, il medico non può essere indagato per essersi adoperato a verificare la conformità del vaccino alle indicazioni date e aver quindi proceduto alla somministrazione.

Tuttavia, nulla impedisce di individuare eventuali profili di responsabilità a titolo di colpa nelle modalità errate di somministrazione. A titolo esemplificativo, l’errore dovuto a negligenza nel confezionamento dell’iniezione ma, in ogni caso, in simili ipotesi occorrono riscontri concreti dei fatti.

Avv. Elisabetta Soavi

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