5 Ottobre 2024

Regole di comportamento per i medici e gli odontoiatri guariti da Sars-Cov-2

Si informa che il Decreto Legge 17 marzo 2022 introduce novità in tema di sospensione dall’esercizio della professione nei confronti dei sanitari inadempienti rispetto all’obbligo vaccinale ex DL 44/2021. Prevede in particolare che, nei casi di intervenuta guarigione da virus Sars-CoV2, l’Ordine professionale disponga la cessazione temporanea della sospensione sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita.

Per quanto riguarda i medici chirurghi e gli odontoiatri destinatari di provvedimento di sospensione e nei confronti dei quali è intervenuta guarigione da infezione da Sars-Cov2, si configurano quindi i seguenti scenari:

– coloro che hanno contratto il virus Sars-CoV2 e non hanno mai ricevuto il vaccino debbono effettuare una unica somministrazione di vaccino ai fini del completamento del ciclo primario, immediatamente alla scadenza dei tre mesi dalla positività; dovranno quindi sottoporsi alla dose “booster” immediatamente alla scadenza dei quattro mesi dal completamento del ciclo primario;
(Circolare del Ministero della Salute 3 marzo 2021)
(Circolare del Ministero della Salute 24 dicembre 2021)

– coloro che hanno contratto il virus Sars-CoV2 oltre i 14 giorni dalla prima dose vaccinale devono effettuare dose “booster” (dose di richiamo) immediatamente alla scadenza dei quattro mesi dalla prima positività;
(Circolare del Ministero della Salute 24 dicembre 2021)

– coloro che hanno contratto il virus Sars-CoV2 entro i 14 giorni dalla prima dose vaccinale devono effettuare seconda dose vaccinale ai fini del completamento del ciclo primario entro i sei mesi dalla prima positività; dovranno quindi sottoporsi alla dose “booster” immediatamente alla scadenza dei quattro mesi dal completamento del ciclo primario;
(Circolare del Ministero della Salute 6 dicembre 2021)
(Circolare del Ministero della Salute 24 dicembre 2021)

– coloro che hanno contratto il virus Sars-CoV2 dopo aver completato il ciclo vaccinale primario devono effettuare dose “booster” immediatamente alla scadenza di quattro mesi dalla prima positività.
(Circolare del Ministero della Salute 24 dicembre 2021)

Nei confronti dei medici e degli odontoiatri che si riconoscono nelle suesposte situazioni l’Ordine dispone una cessazione temporanea del provvedimento di sospensione. Tale cessazione mantiene la propria validità allo scadere del termine di differimento della vaccinazione se il professionista sanitario ha cura di inviare il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza al seguente indirizzo mail: segreteria@ordinemedici.piacenza.it

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti

IL PRESIDENTE                                                     
Mauro Gandolfini

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