5 Ottobre 2024

Pubblicità sanitaria e Direzione sanitaria – Avviso agli iscritti

Informiamo gli iscritti che il Consiglio Direttivo dell’OMCeO Piacenza, nella riunione del 13 settembre 2016, ha rielaborato il Regolamento Pubblicità Sanitaria per adeguarlo alle modifiche del Codice di Deontologia medica.

In particolare la FNOMCeO ha recentemente riformulato l’articolo 56 del Codice Deontologico: in linea con la disciplina generale in materia, nel nuovo testo si specifica come la pubblicità debba essere “veritiera, corretta e funzionale all’oggetto dell’informazione, mai equivoca, ingannevole e denigratoria”.

Viene inoltre “consentita la pubblicità sanitaria comparativa delle prestazioni mediche e odontoiatriche solo in presenza di indicatori clinici misurabili, certi e condivisi dalla comunità scientifica che ne consentano confronto non ingannevole”.

Ribadito, anche, che “spetta all’Ordine professionale competente per territorio la potestà di verificare la rispondenza della pubblicità informativa sanitaria alle regole deontologiche del presente Codice e prendere i necessari provvedimenti”.

Restano inalterati gli articoli 55, dove si legge che “il medico promuove e attua un’informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulga notizie che alimentino aspettative o timori infondati o, in ogni caso, idonee a determinare un pregiudizio dell’interesse generale”, e 57, che vieta il “patrocinio a forme di pubblicità promozionali finalizzate a favorire la commercializzazione di prodotti sanitari o di qualsivoglia altra natura”.

Nel corso della riunione, il Consiglio Direttivo ha inoltre deciso di provvedere ad una sistematica verifica che le informazioni e le pubblicità sanitarie pubblicate dai colleghi sulla stampa e sul web siano coerenti con i già citati articoli 55, 56 e 57 del vigente Codice Deontologico e che gli incarichi di Direzione sanitaria e di Responsabile sanitario siano svolti nel rispetto dell’articolo 69 del medesimo Codice Deontologico.

Quest’ultimo articolo, nello specifico, vieta ai medici che ricoprono incarichi di Direzione sanitaria o Responsabile di struttura di assumere “incarichi plurimi, incompatibili con le funzioni di vigilanza attiva e continuativa”. Devono inoltre “essere in possesso dei titoli previsti dall’ordinamento per l’esercizio della professione” e comunicare “tempestivamente all’Ordine di appartenenza il proprio incarico nonché l’eventuale rinuncia, collaborando con quello competente per territorio nei compiti di vigilanza sulla sicurezza e la qualità di servizi erogati e sulla correttezza del materiale informativo, che deve riportare il suo nominativo”.

Si invitano pertanto tutti gli iscritti a prendere opportuna conoscenza di quanto previsto dalle norme sopra richiamate e ad adeguare ad esse i propri comportamenti e comunicazioni.

Alla luce di possibili conseguenze legali e deontologiche per una errata pubblicità sanitaria, si ritiene opportuno consigliare di richiedere la valutazione preventiva del messaggio pubblicitario.

In allegato il Regolamento di Pubblicità Sanitaria, sempre consultabile nella sezione “Regolamenti” sul sito di OMCeO Piacenza, insieme al Codice Deontologico all’interno della sezione “Ordine”.

Regolamento di Pubblicità Sanitaria

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