6 Ottobre 2024

Ordinanza Cassazione Civile – Non sussiste l’IRAP per la medicina di gruppo

La FNOMCeO segnala che la Corte di Cassazione Civile con Ordinanza n. 27824/19, pubblicata il 30 ottobre 2019, ha affermato che “in materia di imposta regionale sulle attività produttive, la “medicina di gruppo” […] non è un’associazione tra professionisti, ma un organismo promosso dal servizio sanitario nazionale, sicché la relativa attività integra il presupposto impositivo non per la forma associativa del suo esercizio, ma solo per l’eventuale sussistenza di un’autonoma organizzazione; per quest’ultima, è insufficiente l’erogazione della quota di spesa del personale di segreteria o infermieristico comune, giacché essa costituisce il “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale (Cass., sez. un., 13 aprile 2016, n. 7291)”.

La vicenda riguarda un pediatra, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale che svolgeva la propria attività nella forma associata della “medicina di gruppo”, e il ricorso da lui presentato contro il provvedimento di rigetto dell’istanza di ricorso relativa all’IRAP versata sostenendo l’assenza del presupposto dell’attività autonomamente organizzata, in quanto il medico si avvaleva solo della moglie quale segretaria part time per due ore al giorno. L’Agenzia delle Entrate, al contrario, sosteneva come la sussistenza dell’autonoma organizzazione emergesse proprio in base allo svolgimento in forma associata dell’attività professionale e alla presenza di un dipendente.

“Nella specie – continua la sentenza -, la Commissione regionale ha fatto corretta applicazione del principio stabilito dalle sezioni unite di questa Corte, in quanto ha affermato che la partecipazione da parte del medico pediatra, in regime di convenzione, all’associazione professionale (medicina di gruppo), non costituisce una presunzione relativa di assoggettabilità all’Irap, consentendo soltanto di garantire un miglior servizio ai pazienti in fasce orarie più ampie e garantendo le sostituzioni (“in altre parole non si può paragonare l’associativismo che permette di garantire sia un maggior servizio in fasce orarie più ampie, sia la sostituzione, al fine di assicurare un’assistenza continua e migliore all’associazione tra professionisti, cioè agli studi associati”)”.

“Pertanto, l’utilizzo di una segreteria solo a tempo parziale (la moglie), non consente in alcun modo di considerare raggiunta la prova della sussistenza della autonoma organizzazione, anche con riferimento all’inserimento del medico all’interno di una associazione professionale”.

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