7 Luglio 2024

Medico legale e collega specializzato – Sentenza della Corte di Cassazione

Segnaliamo una recente sentenza della Corte di Cassazione (II Sezione Num. 1600/2021) in tema di responsabilità deontologica.

Nello specifico il pronunciamento riguarda l’applicazione dell’articolo 62 del Codice Deontologico, che impone al medico legale, in casi responsabilità medica, di avvalersi di un collega specialista di comprovata competenza nella disciplina interessata. Il caso in esame riguardava tre medici legali, sanzionati dall’Ordine di appartenenza per non essersi avvalsi della consulenza di un collega specializzato in cardiologia nell’esecuzione di una perizia a loro affidata dal Pm e dal cui esito era scaturito il procedimento penale a carico di un cardiologo, poi concluso con l’assoluzione.

Secondo la perizia, nella condotta del cardiologo era ravvisabile imprudenza ed imperizia per avere refertato come normale l’Ecg di una paziente che invece presentava alterazioni patologiche che avrebbero imposto approfondimenti diagnostici. Concluso il procedimento penale con l’assoluzione, lo stesso cardiologo aveva segnalato al competente Ordine professionale l’operato dei periti, non specializzati in cardiologia e che non si erano avvalsi della collaborazione di uno specialista in materia. I tre periti erano stati sanzionati con la censura, poi ridotta ad avvertimento dalla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, per violazione dell’art. 62 del codice deontologico; decisione contro la quale i professionisti – sostenendo che la Commissione centrale aveva applicato la norma del Codice entrato in vigore nel 2014, in epoca successiva ai fatti, e non quella del testo approvato nel 2006 –  hanno presentato ricorso, respinto dalla Cassazione.

Secondo i giudici, “se l’oggetto dell’indagine era costituito dalla interpretazione di un tracciato di ECG, !a norma deontologica imponeva ai periti di interpellare un collega specializzato in cardiologia e non assume alcun rilievo l’argomento secondo cui i periti erano in grado di leggere correttamente un ECG, come del resto dovrebbe saper fare qualsiasi medico. La valutazione ad essi richiesta era destinata ad incidere nel contesto della responsabilità professionale, e ciò rendeva doveroso l’intervento di un medico di comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta”.

LA SENTENZA

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