6 Ottobre 2024

Fatturazione elettronica, medici esclusi dall’obbligo per il 2019

AGGIORNAMENTO – La Legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 53) stabilisce il divieto per gli operatori sanitari di emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. 

Ecco quanto riporta l’articolo 1 della Legge 145/2018 al Comma 53

L’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è sostituito dal seguente:

« Art. 10-bis – (Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari). – 1. Per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei princìpi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonché, ai sensi dell’articolo 2-sexies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato ».

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I Medici saranno esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica – che partirà il prossimo 1 gennaio – per l’anno 2019.

E’ quanto previsto da un emendamento al decreto fiscale del relatore Emiliano Fenu (M5S) approvato dalla commissione Finanze del Senato.

“Per il periodo d’imposta 2019 – si legge nell’emendamento – i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi (nello specifico Asl, Ao, Irccs, Policlinici universitari, farmacie, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, ndr) […] sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica […] con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria”.

“I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati dall’Agenzia delle entrate anche per finalità diverse dall’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata”.

L’emendamento va incontro ad alcuni rilievi avanzati dal Garante della Privacy all’Agenzia delle Entrate, in particolare sul “rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati” del nuovo obbligo di fatturazione elettronica, che comporta “un trattamento sistematico, generalizzato e di dettaglio di dati personali su larga scala, potenzialmente relativo ad ogni aspetto della vita quotidiana dell’intera popolazione, sproporzionato rispetto all’obiettivo di interesse pubblico, pur legittimo, perseguito”.

Nulla cambia invece per le fatture ricevute: i fornitori di medici, farmacisti e delle altre categorie esonerate dall’obbligo, emetteranno le fatture in formato elettronico, che dovranno essere acquisite, registrate nei registri Iva e nelle altre scritture contabili previste ai fini delle imposte sui redditi.

Fatturazione elettronica: niente banca dati dell’Agenzia delle entrate. Esentate le fatture per prestazioni sanitarie 

COMUNICAZIONE FNOMCeO n.114

COMUNICAZIONE FNOMCeO n.120

Fattura elettronica, spesometro e medici di base: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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