La FNOMCeO trasmette la circolare del Ministero della Salute “Equipollenza certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi per gli usi previsti dall’ art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021”.
Le certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi identificati dall’ordinanza del Ministro della salute del 29/07/2021 e da successive disposizioni normative – viene spiegato – dovranno riportare almeno i seguenti contenuti: dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita); dati relativi al vaccino (denominazione e lotto); data/e di somministrazione del vaccino; dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).
Le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in una delle seguenti lingue: italiano; inglese; francese; spagnolo. Nel caso in cui certificato non fosse stato rilasciato in una delle quattro lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata. La validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 (Certificato COVID digitale dell’UE) emessa dallo Stato italiano.