5 Ottobre 2024

“Equipollenza certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi” – Circolare Ministero Salute

La FNOMCeO trasmette la circolare del Ministero della Salute “Equipollenza certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi per gli usi previsti dall’ art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021”.

Le certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi identificati dall’ordinanza del Ministro della salute del 29/07/2021 e da successive disposizioni normative – viene spiegato – dovranno riportare almeno i seguenti contenuti: dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita); 
dati relativi al vaccino (denominazione e lotto); 
data/e di somministrazione del vaccino; 
dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

Le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in una delle seguenti lingue: italiano; 
inglese; 
francese; 
spagnolo.  Nel caso in cui certificato non fosse stato rilasciato in una delle quattro lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata. 
La validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 (Certificato COVID digitale dell’UE) emessa dallo Stato italiano.

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