5 Ottobre 2024

Emergenza Covid-19, i contenuti del Decreto Legge 16 maggio e del Dpcm 17 maggio

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020 è stato pubblicato il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il provvedimento introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
 Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria

Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

LA COMUNICAZIONE FNOMCeO

DPCM 17 MAGGIO 2020 – Sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17-5-2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020. 
Il provvedimento che contiene le disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, prevede misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, nonché misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.

Le disposizioni del nuovo Dpcm si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del Dpcm 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020; restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni del decreto stesso.
 All’articolo 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale), lettera q), si stabilisce tra l’altro che sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza.

Sempre all’articolo 1, lettera v), viene stabilito che: “sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale.”

L’articolo 3 (Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale), prevede al comma 1, lettera a), che sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure: “il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute”.

LA COMUNICAZIONE FNOMCeO

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