5 Ottobre 2024

DL Covid, ok dal Senato a emendamento su “scudo penale” a operatori sanitari “Punibili solo nei casi di colpa grave”

L’Assemblea del Senato della Repubblica nella seduta del 13.05.2021, durante l’esame del disegno di legge n. 2167 (DL 44/2021 – “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici) ha approvato l’emendamento 3.0.100 ed altri emendamenti identici riguardanti la “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2“.

Viene introdotto il cosiddetto ‘scudo penale’ a medici e personale sanitario in servizio per l’emergenza Covid. L’articolo 3-bis – di cui gli emendamenti approvati dal Senato (il provvedimento dovrà ora passare alla Camera) propongono l’inserimento – reca una disciplina transitoria, che limita la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, per i fatti commessi nell’esercizio di una professione sanitaria durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e che trovino causa nella situazione di emergenza medesima. In base al comma 1 dell’articolo, i summenzionati delitti sono punibili solo nei casi di colpa grave.

Il comma 2 prevede che, ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tenga conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche, al momento del fatto, sulle patologie derivanti dall’infezione da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato, impiegato per far fronte all’emergenza.

LA COMUNICAZIONE FNOMCeO

ANELLI (FNOMCeO) “GRANDE PASSO AVANTI” – “Un grande passo in avanti, perché la limitazione della responsabilità penale ai soli casi di colpa grave non è più circoscritta alle vaccinazioni, ma riguarda tutta l’attività prestata durante lo stato di emergenza epidemiologica dovuta al Covid”. Così il Presidente della FNOMCeO, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Filippo Anelli, accoglie la notizia dell’approvazione in Senato – nell’iter di conversione in Legge –  dell’emendamento all’articolo 3 del DL 44/2021, che estende il cosiddetto “scudo penale” per i professionisti sanitari.

“Ora il Giudice, ai fini della valutazione del grado della colpa, dovrà tener conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche, al momento del fatto, su questa nuova patologia e sulle terapie più appropriate – spiega Anelli -, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che dell’aver svolto la propria attività professionale al di fuori della propria area di specializzazione. L’emendamento tiene dunque conto del contesto straordinario in cui i medici e gli altri professionisti sono stati chiamati ad operare: un contesto con evidenze scientifiche scarse e in continua evoluzione, di carenza di personale e di risorse”.

SPERANZA “SEGNALE IMPORTANTE PER CHI HA LAVORATO IN PRIMA LINEA PER AIUTARE IL PAESE” – “Un emendamento particolarmente atteso dal mondo medico e sanitario – le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza – e che ha visto impegnati insieme il Ministero della Salute e quello della Giustizia, con l’obiettivo di limitare la responsabilità penale ai soli casi di colpa grave, per eventi avvenuti nella fase dell’emergenza Covid-19. Credo che sia un provvedimento giusto, che dà un segnale importante a chi ha lavorato in primissima linea in una fase così dura ed ha aiutato il Paese con il massimo dello sforzo e dell’impegno”.

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