6 Ottobre 2024

Disciplina della certificazione verde Covid-19 in ambito lavorativo privato – Studi professionali medici e odontoiatrici

Con una comunicazione (in allegato) la FNOMCeO specifica le disposizioni sull’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato.

L’art. 3 del decreto-legge 127/2021 (Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato) prevede al comma 1 che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-1. La disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni (comma 2). I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2.

I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato (comma 6).

Gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.

“Alla luce del quadro normativo – scrive la FNOMCeO – poiché il decreto-legge n. 127/2021 nulla dispone in ordine all’accesso dell’utenza agli ambienti di lavoro, può pacificamente affermarsi che le strutture sanitarie non potranno richiedere l’esibizione del green pass in fase di accettazione del paziente, a meno che non vi sia una specifica previsione normativa che le autorizzi a farlo. Stesso discorso vale per gli studi professionali medici e odontoiatrici. L’esibizione di certificazioni vaccinali o di esiti di tamponi da parte dei pazienti non rientra fra le misure obbligatoriamente previste dalla legge statale. Attualmente, infatti, nel Decreto Riaperture (d.l. n. 52/2021), si fa esplicito riferimento solo alle RSA, che quindi sono le uniche strutture sanitarie legittimate, fin dal primo giorno di applicazione della certificazione, a subordinare l’ingresso in struttura all’esibizione dello stesso”.

LA COMUNICAZIONE FNOMCeO

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