6 Ottobre 2024

Decreto Rilancio in Gazzetta Ufficiale, le misure di interesse per medici e odontoiatri

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19-05-2020 – Supplemento ordinario n. 21 – è stato pubblicato il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 – “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Di seguito alcune disposizioni di interesse per la professione medica ed odontoiatrica.

All’articolo 1 – comma 1 – circa i Piani di assistenza territoriale, si stabilisce che al fine di rafforzare l’offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteggiare l’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-COV-2, per l’anno 2020, le regioni e le province autonome sono chiamate ad adottare piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale. Al comma 4 viene stabilito che, per garantire il coordinamento delle attività sanitarie e socio sanitarie territoriali, le Regioni e le Province autonome attivino centrali operative regionali che svolgano funzioni di raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina. Le Regioni, in relazione alla propria organizzazione, attivano, quindi, questa funzione di coordinamento e comunicazione unitaria, anche telefonica, a servizio dei MMG, PLS, MCA e loro aggregazioni, dei SISP e servizi territoriali, per individuare il percorso più appropriato dei pazienti fra ospedale e territorio.

Viene poi introdotta la figura professionale dell’infermiere di famiglia o di comunità. Il fondo regionale di incentivazione per i medici di medicina generale che si avvarranno della collaborazione di infermieri è incrementato complessivamente dell’importo di 10 milioni di euro. Al contempo, è incrementato dello stesso importo, il finanziamento sanitario corrente per il 2020.

Per quanto riguarda le Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) al comma 6 viene stabilito che al fine di garantirne una più ampia funzionalità è autorizzata per l’anno 2020 l’ulteriore spesa di 61 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l’anno 2020. Possono far parte delle Unità speciali di continuità assistenziale anche medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni. Ogni Unità è tenuta a redigere apposita rendicontazione trimestrale dell’attività all’ente sanitario di competenza che la trasmette alla regione di appartenenza.

L’articolo 2 autorizza Regioni e province autonome ad autorizzare e incrementare le spese per le assunzioni di personale sanitario, socio-sanitario e tecnico. L’articolo 3 modifica le norme transitorie sugli incarichi a tempo determinato ai medici in formazione specialistica, nell’ambito della disciplina che consente, sempre in via transitoria, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari (mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale). Si prevede, in primo luogo, che gli incarichi in oggetto ai medici in formazione specialistica abbiano una durata di sei mesi, mentre le norme per il personale sanitario e socio-sanitario summenzionati stabiliscono la durata di un anno; in secondo luogo, si consente – in relazione al nuovo termine di sei mesi – una proroga della durata dell’incarico, in ragione del perdurare dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2020.

L’articolo 5 prevede l’incremento delle borse di studio degli specializzandi: la disposizione reca un aumento progressivo delle vigenti autorizzazioni di spesa pari a 105 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 che consentirà di aumentare per l’anno 2020 di 5.000 unità il numero dei contratti di formazione medica specialistica dai medici e le risorse previste per gli anni successivi consentiranno il perfezionamento del relativo corso di perfezionamento.

L’articolo 8 prevede, allo scopo di una semplificazione delle procedure di rinnovo delle ricette mediche e di una limitazione degli accessi dei pazienti presso le strutture sanitarie, per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria, alcune proroghe delle prescrizioni mediche dei farmaci essenziali e per le malattie croniche, rimborsati dal SSN.

L’articolo 24 stabilisce che, in considerazione della situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non siano tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019, pur rimanendo fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

L’articolo 66 introduce delle modifiche all’art. 16 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, in materia di dispositivi di protezione individuale, specificando che le mascherine chirurgiche, reperibili in commercio, sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non, nonché per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che nello svolgimento dell’attività sono impossibilitati a mantenere la distanza.

L’Articolo 74 modifica l’art. 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato, differendo al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico. Si ricorda che la norma transitoria in esame dispone che – fino al termine summenzionato – per i lavoratori, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie o dal medico di assistenza primaria che abbia in carico il paziente sia equiparato – ai fini del trattamento giuridico ed economico – al ricovero ospedaliero. Il periodo di assenza dal servizio viene prescritto (come detto, dalle competenti autorità sanitarie o dal medico di assistenza primaria) sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei summenzionati organi medico-legali, i cui riferimenti devono essere indicati nel medesimo certificato di prescrizione; nessuna responsabilità, neanche di natura contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell’ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.

L’articolo 237 introduce misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolate dal MUR, le cui prove siano in svolgimento alla data di entrata in vigore del decreto. Si prevede che il Ministero dell’università e della ricerca possa disporre, sulla base della richiesta proveniente dagli organismi nazionali dei relativi ordini o collegi professionali, modalità alternative e semplificate per le prove ancora da svolgersi. Nel caso in cui – in ragione del protrarsi dello stato di emergenza e lo stato di avanzamento dello specifico esame di stato – sia richiesta la riduzione del numero delle prove previste dalle disposizioni vigenti (la maggior parte delle quali sono indicate in un atto di natura regolamentare, il decreto del Presidente delle Repubblica n. 328 del 2001), il decreto del Ministro dovrà in ogni caso assicurare l’omogeneità dello svolgimento delle prove e il rispetto dei princìpi europei in materia.

Il comma 2 reca una disposizione particolarmente urgente, finalizzata a consentire in questo periodo di obiettiva complessità dell’azione amministrativa, modalità semplificate per l’accreditamento delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici, in ragione della mancata costituzione dell’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Si prevede innanzitutto una proroga degli accreditamenti già disposti per il decorso anno accademico. Per consentire comunque una valutazione delle Scuole di specializzazione che in occasione della scorsa valutazione avevano avuto esito negativo si dispone che, nelle more della costituzione del nuovo Osservatorio, il cui processo di nomina è incompatibile con la necessità di un celere avvio delle attività qui richieste, venga costituita una commissione di esperti formata dai componenti del preesistente Osservatorio.

Il comma 3 reca una modifica alla disciplina del regolamento n. 130 del 2017, che risulta strettamente consequenziale alla riforma della laurea abilitante in medicina e chirurgia, disposta dall’art. 102 del decreto-legge n. 18 del 2020. Con la modifica indicata si consente, infatti, a tutti coloro i quali conseguiranno la laurea già abilitante durante la sessione di giugno-luglio di prendere parte alla prova d’esame che di norma si svolge a partire da luglio, pur chiudendo le iscrizioni al concorso i primi di giugno. In sostanza, la nuova formulazione amplia l’accesso al concorso laddove il concetto di “partecipazione al concorso” viene sostanzialmente inteso come “partecipazione alla prova concorsuale”. La disposizione è particolarmente urgente in relazione alle tempistiche di emanazione del bando del concorso, solitamente adottato a maggio.

LA COMUNICAZIONE FNOMCeO

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