6 Ottobre 2024

Corte di Cassazione – Responsabilità del medico specializzando

Il medico specializzando non è un mero esecutore di ordini del tutore e, anche se non gode di piena autonomia, si assume la responsabilità delle proprie attività.

E’ quanto stabilisce – come segnala la FNOMCeO – la Sentenza n. 26311/19 della Corte di Cassazione Civile, pubblicata il 17 ottobre 19. I giudici, ribadendo un orientamento consolidato nella giurisprudenza penale, rilevano che “il medico specializzando non è presente nella struttura per la sola formazione professionale, né lo specializzando può essere considerato un mero esecutore d’ordini del tutore anche se non gode di piena autonomia; si tratta di un’autonomia che non può essere disconosciuta, trattandosi di persone che hanno conseguito la laurea in medicina e chirurgia e, pur tuttavia, essendo in corso la formazione specialistica, l’attività non può che essere caratterizzata da limitati margini di autonomia in un’attività svolta sotto le direttive del tutore”.

“Ma tale autonomia – proseguono -, seppur vincolata, non può che ricondurre allo specializzando le attività da lui compiute; e se lo specializzando non è (o non si ritiene) in grado di compierle deve rifiutarne lo svolgimento perché diversamente se ne assume le responsabilità (c.d. colpa per assunzione ravvisabile in chi cagiona un evento dannoso essendosi assunto un compito che non è in grado di svolgere secondo il livello di diligenza richiesto all’agente modello di riferimento – Cass. 10 dicembre 2009, n. 6215 e 22 febbraio 2012, n. 6981)”.

Forse cercavi

Approvata la cittadinanza onoraria di Piacenza al Prof. Luigi Cavanna

Il consiglio comunale di Piacenza, nella seduta del 12 giugno, ha approvato all’unanimità la delibera …