5 Ottobre 2024

Certificazione di malattia da parte degli odontoiatri liberi professionisti, obbligo di trasmissione all’Inps

“In buona sostanza sembra non potersi negare che l’odontoiatra che verifica e certifica la necessità dell’assenza per malattia per un periodo inferiore a dieci giorni abbia il compito di trasmettere all’INPS la relativa certificazione“.

La precisazione arriva con una comunicazione – a firma di Raffaele Iandolo, Presidente della Commissione Albo Odontoiatri, e del Presidente della FNOMCeO Filippo Anelli – in risposta ad una sollecitazione dell’OMCeO Piacenza che, attraverso una nota del Presidente Augusto Pagani, invitava a fare chiarezza sulla questione relativa alla competenza degli odontoiatri, quali liberi professionisti, di rilasciare certificati in modo autonomo per le assenze per la malattia dei propri pazienti.

“Preso atto – osservava Pagani – che ogni medico ed odontoiatra deve rilasciare certificato di malattia al proprio paziente se constata una sua inidoneità al lavoro, e che deve farlo con le modalità stabilite dalla Legge perchè la inosservanza costituisce illecito disciplinare, notiamo che effettivamente non è previsto un regime sanzionatorio per liberi professionisti, odontoiatri compresi. Fatto, questo, che non può e non deve portare alla conclusione che sia per tale motivo legittimo e deontologicamente corretto rifiutarsi di certificare la malattia nei modi previsti dalla Legge e dal Codice deontologico. Con esclusione di eventi con prognosi di oltre 10 giorni o di eventi che si ripetano più di due volte nell’anno solare”.

“L’art. 55 septies del DLgs 165/01 introdotto dall’art. 69 del DLgs. 150/09 recante “Controlli sulle assenza” – ricorda la FNOMCeO nella comunicazione – dispone che “nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore ai dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Lo stesso articolo prevede che in tutti gli altri casi di assenza per malattia (quindi per un periodo inferiore a dieci giorni) la certificazione medica è trasmessa all’INPS direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che ha in cura il paziente secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente”.

“In buona sostanza – la conclusione – sembra non potersi negare che l’odontoiatra che verifica e certifica la necessità dell’assenza per malattia per un periodo inferiore a dieci giorni abbia il compito di trasmettere all’INPS, secondo la normativa già citata, la relativa certificazione. Tale indirizzo sembra pienamente in linea con gli articoli 24 e 78 del Codice di Deontologia medica che sanciscono in sostanza che la reponsabilità della certificazione è in capo al medico e/o all’odontoiatra che visita il paziente”.

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