5 Ottobre 2024

Certificati medici relativi a sinistri stradali: novità e rischi

Cari Colleghi,

come noto, da circa un anno è in vigore la legge 41/2016, meglio nota come la legge che ha introdotto il reato di omicidio stradale.

Questa legge, però, non si limita al caso in cui ricorra la morte della vittima, bensì si estende pure ai casi in cui la persona offesa riporti  lesioni gravi o gravissime.

Si ricorda che le lesioni gravi o gravissime sono quelle di cui all’art. 583 del codice penale:

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni,se dal fatto deriva:

1) una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

In caso di lesioni anche solo gravi, cioè quelle lesioni che, per stare nella quotidianità, determinano malattia che viene certificato durare oltre 40 (quaranta) giorni, e che non possono essere definite con accordo fra le partii e conseguente estinzione del reato per remissione della querela, si procede d’ufficio, vale a dire che la Procura delle Repubblica deve aprire un fascicolo penale per il responsabile dell’incidente.

Attenzione, quindi, a prognosi generose che innescano procedimenti penali che coinvolgono il colpevole e che possono coinvolgere anche il medico certificante, specie se il documento da lui redatto appare poco o punto motivato.

Coinvolgimento che può avvenire anche ad anni di distanza, quando il certificante fosse chiamato durante il processo penale a giustificare o a chiarire il senso del suo documento.

Merita ricordare che per i reati procedibili d’ufficio sussiste l’obbligo del referto, per la cui omissione si incorre nel reato di cui all’art. 365 c.p. Per questo motivo il medico che certifica una prognosi che complessivamente supera i 40 giorni deve recarsi spontaneamente presso un Comando dei Carabinieri a presentare un referto per il reato di lesioni gravi o gravissime.

Si deve quindi prestare la massima attenzione e prudenza, dettagliando nel primo certificato il quadro clinico iniziale, corredato dagli accertamenti effettuati e dalla diagnosi formulata; evidenziando, nei certificati successivi, la evoluzione dei sintomi, della obiettività clinica, ed il risultato degli eventuali accertamenti eseguiti.

Si ritiene in ogni caso opportuno informare gli assistiti che un prolungamento della prognosi iniziale non può basarsi solamente sulla sintomatologia riferita dal paziente, ma che deve essere coerente con il quadro clinico rilevato dal medico certificatore, eventualmente supportato dagli opportuni accertamenti collaterali.

Quanto sopra per evitare che prognosi apparentemente non congrue con la patologia iniziale, in mancanza di tali elementi, possano generare dubbi o sospetti circa comportamenti negligenti o ideologicamente falsi, con il conseguente rischio di responsabilità penali.

Si chiude questa breve nota riproponendo l’art. 24 del nostro Codice Deontologico, dedicato appunto alla certificazione: “Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati”, articolo di cui si sottolinea la caratteristica principe di attestato puntuale e diligente di ciò che si è obiettivato e/o è documentato.
 
Cordiali saluti

Augusto Pagani, Presidente OMCeO Piacenza

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