6 Ottobre 2024

Agenzia delle Entrate – Violazione degli obblighi di comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria

La FNOMCeO segnala che l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 22/E dello scorso 23 maggio è intervenuta sul tema della violazione degli obblighi di comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria di cui all’art. 3, comma 5-bis, del D.lgs. n. 175/2014.

In particolare, ha precisato che gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri devono inviare al sistema TS i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate nei confronti delle persone fisiche, in modo da renderli disponibili per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Inoltre, gli iscritti dovranno rispettare:

– entro il 30 settembre 2022 l’invio al sistema TS delle spese sanitarie relative al 1°semestre 2022;
- entro il 31 gennaio 2023 l’invio al sistema TS delle spese sanitarie relative al 2°semestre 2022;

– entro la fine del mese successivo l’invio al sistema TS delle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2023.

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati oggetto di invio al Sistema TS viene applicata la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000; in caso di trasmissione tardiva, ma entro 60 giorni dalla scadenza la sanzione, viene ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000; nel caso di errata comunicazione dei dati, la sanzione non va applicata se entro i 5 giorni successivi alla scadenza vengono trasmessi i dati corretti (ovvero, qualora l’anomalia venga segnalata dall’Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi a detta segnalazione).

LA COMUNICAZIONE FNOMCeO

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