5 Ottobre 2024

Visite mediche, no a tempistiche “cronometrate”. Il Tar del Lazio accoglie ricorso Sumai

Il Tar del Lazio (sentenza n. 6013/2018) ha accolto il ricorso del Sindacato Unico Medicina ambulatoriale Italiana (Sumai), nel quale anche la Federazione nazionale degli ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo) era intervenuta ad adiuvandum insieme all’Ordine di Viterbo, contro la Regione Lazio in merito alle cosiddette visite mediche “cronometrate” introdotte con un decreto.

Con il provvedimento era stato adottato un “tempario regionale di riferimento delle prestazioni specialistiche ambulatoriali individuate come critiche“; più in particolare, veniva fissata “la durata massima di ogni singola prestazione sanitaria riguardante 63 esami o visite specialistiche (es. mammografia, risonanza magnetica oppure visite dermatologiche, ginecologiche, cardiologiche, etc.)”, con il dichiarato fine “di ridurre il più possibile le c.d. liste di attesa a livello regionale”.

“Eventuali modifiche al sistema riguardante numero e durata delle prestazioni dovrebbero essere unicamente riservate alla contrattazione collettiva” – rilevano i giudici, per i quali il provvedimento viola la “autonomia di giudizio del singolo professionista, circa la congruità del tempo da riservare alle singole visite”.

“La durata effettiva di ogni singola prestazione – si legge nella sentenza – dipende da “tipologia” e “complessità” del trattamento (esame o visita) da eseguire; una siffatta valutazione (sulla durata, ossia, della singola prestazione) è riservata in via esclusiva allo “specialista ambulatoriale”.

Per il collegio, inoltre, l’obiettivo della riduzione dei tempi di attesa per esami e visite specialistiche “potrebbe essere piuttosto concretizzato, ad esempio, attraverso un aumento delle risorse umane e strumentali”.

FNOMCeO: “SENTENZA DI GRANDE IMPORTANZA” – “Si tratta – afferma la FNOMCeO – di una sentenza di grande importanza per i medici e gli odontoiatri italiani, con cui viene confermato che il singolo specialista deve osservare tempi di esecuzione comunque idonei a garantire un’assistenza sanitaria coerente con gli standard qualitativi individuati dallo Stato con il Decreto LEA. Non è ammissibile la standardizzazione in termini di durata delle singole prestazioni sanitarie”.

“Per quanto riguarda la professione odontoiatrica, viene confermato che per razionalizzare le prestazioni professionali deve essere privilegiato lo strumento del nomenclatore delle prestazioni odontoiatriche stesse e non certo lo strumento del tempario”.

“La normative deontologica, pienamente recepita dal TAR, – conclude la Federazione – conferma che il medico deve poter avere a disposizione un tempo minimo, onde poter svolgere le proprie funzioni in modo autonomo e responsabile, la cui durata non puo che essere rimessa alla sua unica valutazione discrezionale con esclusione, dunque, di indicazioni rigidamente e astrattamente predeterminate da fonti esterne”.

LA COMUNICAZIONE FNOMCEO CON LA SENTENZA DEL TAR DEL LAZIO

 

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