5 Ottobre 2024

Scudo penale vaccinatori e obbligo vaccinale personale sanitario, audizione FNOMCeO in Senato

Pubblichiamo la relazione relativa all’audizione tenuta dalla FNOMCeO il 20 aprile 2021 presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica sul disegno di legge n. 2167, “Conversione in legge del decreto- legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”.

In particolare la Federazione si esprime relativamente al cosiddetto “scudo penale” per i vaccinatori e sull’obbligatorietà della vaccinazione per gli operatori sanitari. “Lo scudo – evidenzia la FNOMCeO – si limita a proteggere il personale medico dalla responsabilità penale derivante dalla vaccinazione anti SARS-Cov-2, ma non da quella civile. Quest’ultima, infatti, non è contemplata, con la conseguenza che, con riferimento ad essa, operano le regole ordinarie, anche durante la straordinaria fase della vaccinazione contro il coronavirus. Le disposizioni a tutela dell’operato dei professionisti durante il Covid non recepiscono appieno le richieste avanzate dal mondo medico, limitandosi a esimere i vaccinatori dalla punibilità per omicidio colposo e lesioni colpose a seguito della somministrazione del vaccino”.

Per la Federazione “anche le norme che introducono il cosiddetto “obbligo vaccinale” per i sanitari sono in realtà poco incisive, limitandosi alla sospensione, tramite un iter piuttosto farraginoso, dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali”. “Concordiamo con il Governo – spiegano – circa l’obbligatorietà della vaccinazione gratuita per i professionisti sanitari, obbligo che riguarda in maniera del tutto marginale i medici, ormai tutti vaccinati, salvo eccezioni rarissime. Il meccanismo, però, ci sembra un po’ complicato e rimanda a una sospensione, comunicata dall’Ordine dopo diversi passaggi, dalle attività a contatto con i pazienti. Il tutto per un periodo limitato, non oltre il 31 dicembre al massimo.

“Non possiamo non evidenziare – aggiunge la Federazione – che la sospensione prevista, che sebbene sia di sapore sanzionatorio misto allo scopo di coazione e prevenzione dei dinieghi, in realtà non si configura quale sanzione disciplinare in senso tecnico, essendo sottratta all’iter prescritto dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali di lavoro per la relativa applicazione. Occorre dunque intervenire durante l’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 44/2021 per chiarire meglio questi delicati aspetti. In particolare a proposito della natura del procedimento sanzionatorio che si innesca nel caso di mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale dal parte del professionista sanitario iscritto agli albi”.

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