Pubblichiamo la nota trasmessa dalla FNOMCeO al Ministro della Salute, On. Beatrice Lorenzin, inerente all’ad. 21 del D.Lgs. n. 151/15 recante “Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sui lavoro e le malattie professionali”.
Nel testo la Federazione ribadisce “che le modifiche introdotte dalla sopraccitata disposizione presentano elementi di criticità: il comma 8 dell’ad. 53 del D.P.R n. 1124/65 come modificato dall’ad. 21, comma 1, lett. b), n. 5, del D.Lgs. 151/15 dispone, infatti, che “qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’istituto assicuratore””.
“Modifiche – aggiunge la FNOMCeO – che comportano per gli iscritti agli albi dei medici chirurghi e degli odontoiatri, delle criticità applicative delle quali riteniamo necessaria l’esplicitazione, non solo nell’interesse della categoria, ma anche nell’interesse collettivo”.