6 Ottobre 2024

L’intervento dei medici in regime di attività libero professionale negli iter accertativi di invalidità civile, handicap grave e disabilità ad opera delle commissioni mediche provinciali – La nota FNOMCeO

Pubblichiamo (in allegato a fondo pagina) la comunicazione FNOMCeO in risposta ai quesiti, arrivati alla Federazione, in merito alla possibilità o meno, per i medici in regime di attività libero professionale, di intervenire nel processo di certificazione delle situazioni di invalidità civile, disabilità e handicap.

“Nella fase dell’accertamento vero e proprio – si legge nella nota -, effettuato da una commissione medico legale insediata presso le A.S.L. provinciali ed integrata, dal 2010, di diritto da un medico dell’INPS, il soggetto richiedente ha la facoltà di farsi assistere da un medico di sua fiducia e può trattarsi di un medico che operi in regime di attività libero professionale”. 

“Le Commissioni accertatrici, responsabili in sede civile, penale ed in sede di giudizio contabile per danno erariale, di quanto accertato e certificato, hanno la facoltà di richiedere che la certificazione di supporto eventualmente reputata necessaria provenga da un medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale. Si segnala, però, che nulla osta, se le commissioni lo ritengano, a che il certificato sia stilato da un medico libero professionista. L’operato del libero professionista, infatti, non è scevro da responsabilità civili, penali e deontologiche”.

“Non è possibile, sulla scorta della legislazione vigente – precisa FNOMCeO – escludere legittimamente i medici che operano in regime di libera professione dalla compilazione del certificato per l’istanza di accertamento della sussistenza di situazioni di invalidità, disabilità o handicap”. 

“Deve, inoltre, ritenersi legittimo l’intervento certificativo di medici operanti in regime di libera professione anche nella fase accertativa, pur sussistendo la facoltà, in capo alle Commissioni accertatrici, di disporre l’invio, per tali certificazioni, in strutture sanitarie pubbliche o convenzionate”. 

“L’esclusione dal processo di medici solo perché operanti in regime di attività libero professionale – conclude la comunicazione – non è fondata su indici normativi e costituisce, in concreto, una grave limitazione all’esercizio dell’attività professionale e, non da ultimo, è fortemente penalizzante sia per i soggetti richiedenti che per le commissioni di accertamento che, senza alcuna ragione, sono private del valido contributo di medici esperti nelle patologie e disabilità trattate”. 

La comunicazione FNOMCeO

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