Si ritiene opportuno segnalare che la Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile – con sentenza n.18108/13 ha rilevato che nell’esercizio dell’attività medica il possesso di beni strumentali di valore superiore ai 15.000 Euro non implica necessariamente l’assoggettamento del professionista al presupposto impositivo dell’IRAP.
Ordine provinciale Medici ed Odontoiatri di Piacenza Benvenuto nell'Ordine Medici di Piacenza