5 Ottobre 2024

IRAP – Approvato emendamento al DDL 5291

Si ritiene opportuno segnalare che nella seduta del 4 ottobre 2012 la Commissione Finanze della Camera dei Deputati, durante l’esame in prima lettura del disegno di legge n. 5291 concernente “Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”, ha approvato un emendamento (All.) presentato dall’On. Silvana Andreina Comaroli in materia di IRAP.

L’emendamento prevede che nell’ambito dell’esercizio della delega fiscale venga affidato al Governo il compito di chiarire la definizione di autonoma organizzazione ai fini dell’assoggettabilità all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di professionisti e piccoli imprenditori.

Come è noto, sul concetto di “autonoma organizzazione” e sui limiti al rimborso dell’IRAP si è espressa a più riprese la Corte Suprema di Cassazione, sancendo in particolare con sentenza n. 5320 del 3 aprile 2012 che “in tema di IRAP l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta ai giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l”id quod plerumque accidit, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”.

In conclusione si rileva che la Commissione Finanze della Camera dei Deputati nella seduta del 9 ottobre u.s. ha concluso l’esame del provvedimento in sede referente che passa ora in Assemblea

Giovedì 4 ottobre 2012 — 58 — Commissione VI

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) previsione di possibili forme di opzionalità. »

* 11. 9. (Nuova formulazione) Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Nell’ambito dell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo chiarisce la definizione di autonoma or-ganizzazione ai fini della assoggettabilità all’imposta regionale sulle attività produt-tive (IRAP) dei professionisti e dei piccoli imprenditori.

11. 7. Comaroli, Forcolin, Fugatti, Monta-gnoli.

ART. 14.

Sopprimerlo.

14. 8. Ventucci, Bernardo, Berardi.

ART. 16.

Al comma 1, apportare le seguenti mo-dificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire le parole: «Il termine è prorogato di dieci giorni, su espressa richiesta delle Commissioni Commis¬sioni stesse al Presidente della rispettiva Camera » con le seguenti: « Le Commissioni possono chiedere al Presidente della ri¬spettiva Camera di prorogare di dieci giorni il termine per l’espressione del parere »;

b) al terzo periodo, sostituire le parole: « Qualora sia stata chiesta la proroga e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa » con 1,e seguenti: « Qualora la proroga sia concessa » e sostituire le parole: « per l’esercizio della delega » con le seguenti: «per l’emanazione dei decreti legislativi »;

c) al quarto periodo, sostituire le parole: « l’emissione del parere » con le seguenti: « l’espressione del parere »;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«l-bis. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. »;

al comma 4, dopo le parole: « di cui all’articolo 1 » aggiungere le seguenti: « nel rispetto dei principi e criteri direttivi pre-visti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo».

16. 100. Il Relatore.

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