5 Ottobre 2024

Incarico di medico competente – Bandi di gara al ribasso o secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Vigilanza degli Ordini provinciali.

Fnomceo: pratica in contrasto con le corrette procedure per l’adozione e la efficace attuazione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Viola inoltre l’art. 54, primo comma, del Codice di Deontologia medica.

La Federazione ritiene rendere noto per opportuna conoscenza che la Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale ha segnalato, ai fini di un intervento in merito, che continua la pratica di indire da parte di amministrazioni pubbliche e aziende, bandi di gara al ribasso d’asta o secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dell’incarico di medico Competente.


Nel caso di specie il SIMLII ha fatto esplicito riferimento ai bandi di gara indetti dal Comando Forestale della Regione Siciliana.

Si ricorda che la FNOMCeO ritiene che l’indizione di bandi di gara al ribasso o con metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dell’incarico di medico competente da parte specificatamente di amministrazioni pubbliche, di ci all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni (tutte le amministrazioni dello Stato ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo le Regione, Provincie e Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni le aziende e gli enti del SSN, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle PA e le Agenzie di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.300) deve ritenersi in contrasto con l’elaborazione di corrette procedure per l’adozione e la efficace attuazione di modelli di organizzazione e gestione della sicureza nei luoghi di lavoro, oltre a rappresentare correlativamente nella gran parte dei casi, una palese violazione dell’art. 54, primo comma, del Codice di Deontologia medica il quale prevede che: ” nell’esercizio libero professionale, fermo restando il principio d’intesa diretta tra medico e cittadino e nel rispetto del decoro professionale, l’onorario deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità e alla qualità della prestazione, tenendo conto delle competene e dei mezzi impegnati” e dell’art. 70, secondo comma, il quale dispone che: “il medico non deve assumere impegni professionali che comportino eccessi di prestazioni, tali da pregiudicare la qualità della sua opera professionale e la sicurezza del malato”.

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