6 Ottobre 2024

FNOMCeO “Vaccinare è un atto medico, tenere distinti gli ambiti di competenza delle diverse professioni”

“La FNOMCeO ritiene imprescindibile riporre la massima attenzione alla tutela della salute dei pazienti nel caso di possibili complicanze derivanti dallo svolgimento dell’attività di vaccinazione. Comportando, infatti, tale attività sanitaria un potenziale rischio per la sicurezza del paziente, tanto che il medicinale è soggetto a prescrizione medica limitativa (RRL), si sottolinea la fondamentale necessità che essa venga svolta sotto la supervisione e alla presenza del medico“.

Lo ha detto il Presidente della Federazione Nazionale Filippo Anelli nel corso dell’audizione relativa al “Piano nazionale prevenzione vaccinale 2022-2025” tenuta l’11 maggio di fronte al Nitag, il Gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni. “Ricordiamo – spiega Anelli – che la classificazione ai fini della fornitura prevede per i vaccini antinfluenzali la ricetta ripetibile e per i vaccini anti SARS- CoV-2 la ricetta limitativa. Inutile ribadire come la prescrizione sia “una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico” che “impegna la sua autonomia e responsabilità” e che “deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico”. Laddove il vaccino venga somministrato senza la presenza del medico non può dunque ritenersi superato l’obbligo di prescrizione, che può invece essere assorbito dalla raccolta, ove sia fatta e firmata, appunto, dal medico, del consenso informato”.

“Riteniamo inoltre utile sottolineare – aggiunge Anelli – che sia i vaccini antinfluenzali sia quelli anti SARS-CoV-2 sono sottoposti a monitoraggio addizionale, cioè a un monitoraggio su eventuali effetti collaterali ancora più attento e stringente rispetto ad altri medicinali. Questo non perché non siano sicuri, ma perché sono stati commercializzati solo di recente (la composizione degli antinfluenzali cambia ogni anno e i vaccini contro il Covid-19 sono entrati in commercio a fine 2020) e dobbiamo raccogliere quante più informazioni possibili sugli eventuali effetti avversi”.

Il Presidente della FNOMCeO ha poi ricordato che “anche nei riassunti delle caratteristiche di prodotto, approvati dalle autorità regolatorie, dei vaccini registrati, e pubblicati sul sito dell’AIFA, è raccomandata la pronta disponibilità di cure e supervisioni mediche adeguate in caso di reazione anafilattica a seguito della somministrazione”. E che “la decisione di sottoporre o meno a vaccinazione la persona, sulla base delle indicazioni riportate nelle caratteristiche del prodotto, non può prescindere dalla valutazione delle condizioni di salute del paziente, da effettuarsi da parte del medico nel momento stesso della vaccinazione, anche per escludere potenziali situazioni patologiche intercorrenti. Non si può quindi non evidenziare come la mancata osservanza di quanto rappresentato nei riassunti delle sostanze da somministrare dell’AIFA, esponga i vaccinatori non medici a inevitabili conseguenze in termini di responsabilità medico-legale, così come previsto dall’art. 3 del D.L. 01/04/2021, n. 44, successivamente modificato dalla legge di conversione 28 maggio 2021, n. 76”.

Infine, il consenso informato: la legge e lo stesso Codice di deontologia medica lo affidano al medico. “La ratio di tale previsione legislativa – ha argomentato – deve ritenersi finalizzata ad attribuire al medico, in quanto unico soggetto deputato all’anamnesi e alla valutazione dello stato di salute del paziente, la trasmissione di una corretta informazione finalizzata alla raccolta del consenso riguardo ai benefici e ai rischi di tale trattamento sanitario, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze di un rifiuto dello stesso”.

“È indubbio – ha concluso Anelli – che la prescrizione e la relativa somministrazione di un vaccino si configuri come atto medico, poiché, in quanto tale, esso è esercitabile solo da un medico o da un professionista sanitario all’uopo delegato, ma sempre in presenza del medico stesso. A tal proposito occorre tenere ben distinti e separati gli ambiti di competenza delle diverse professioni e fronteggiare la questione del riassetto dei percorsi formativi relativamente ai diversi ruoli degli operatori sanitari, evitando così che si creino disparità e invasioni di competenze”.

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