5 Ottobre 2024

Esecuzione decisioni CCEPS – art. 373 c.p.c.

Molti Ordini stanno ricevendo istanze, da parte di professionisti cui la CCEPS (Commissione Centrale per gli Esercenti delle Professioni Sanitarie) ha confermato la sanzione disciplinare correttamente irrogata dagli Ordini stessi, di sospensione dell’esecuzione della sanzione. Alcuni di questi professionisti hanno proposto, come è loro diritto, ricorso alla Corte di Cassazione. 

FNOMCeO segnala “la necessità di dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari confermati dalla CCEPS”: la stessa CCEEPS ha infatti chiarito come l’ulteriore istanza presentata dagliinteressati in riferimento all’ad. 373 c.p.c (il cui testo dispone che “il ricorso in Cassazione non sospende l’esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione”) sia infatti inammissibile.

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