5 Ottobre 2024

Medici – personale in regime di diritto pubblico che è escluso dall’obbligo di invio telematico del certificato medico all’INPS

In ordine alla nota dell’OMCeO di Arezzo del 17 dicembre 2011 si rileva che dal campo di applicazione della disposizione di cui all’art. 55 – septies del D.Lgs. 165/01, introdotto dall’art. 69 del DIgs. 150/09 recante “Controlli sulle assenze”, che prevede che in tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia all’Istituto nazionale della previdenza sociale, è escluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 del D.Lgs. 165/01 che si elenca di seguito:

Magistrati ordinari, amministrativi e contabili;

Avvocati e procuratori dello Stato;

Personale militare e delle Forze di polizia di Stato;

Personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia; Personale della Banca d’Italia;

Personale del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR);

Personale della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);

Personale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato; Personale anche di livello dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario e il personale di leva;

Personale della carriera dirigenziale penitenziaria;

Professori e ricercatori universitari.

In conclusione si rileva, quindi, che per le categorie sopraccitate rimane vigente la tradizionale modalità cartacea; i medici, quindi, compilano i certificati e gli attestati di malattia in forma cartacea, con timbro e firma, e le amministrazioni accettano i relativi documenti nella stessa forma, con le consuete modalità di produzione o trasmissione da parte del dipendente interessato.

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