In ordine alla nota dell’OMCeO di Arezzo del 17 dicembre 2011 si rileva che dal campo di applicazione della disposizione di cui all’art. 55 – septies del D.Lgs. 165/01, introdotto dall’art. 69 del DIgs. 150/09 recante “Controlli sulle assenze”, che prevede che in tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia all’Istituto nazionale della previdenza sociale, è escluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 del D.Lgs. 165/01 che si elenca di seguito:
Magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
Avvocati e procuratori dello Stato;
Personale militare e delle Forze di polizia di Stato;
Personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia; Personale della Banca d’Italia;
Personale del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR);
Personale della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);
Personale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato; Personale anche di livello dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario e il personale di leva;
Personale della carriera dirigenziale penitenziaria;
Professori e ricercatori universitari.
In conclusione si rileva, quindi, che per le categorie sopraccitate rimane vigente la tradizionale modalità cartacea; i medici, quindi, compilano i certificati e gli attestati di malattia in forma cartacea, con timbro e firma, e le amministrazioni accettano i relativi documenti nella stessa forma, con le consuete modalità di produzione o trasmissione da parte del dipendente interessato.