Dopo le richieste di chiarimento da parte di diversi Ordini, in merito al concetto di domicilio professionale per le prime iscrizioni da parte dei neolaureati, la Fnomceo fa il punto ricordando “che l’art. 16 della Legge 21 dicembre1999, n. 526 (Legge comunitaria 1999) ha previsto per i professionisti degli Stati membri dell’UE, ai fini dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione in albi, elenchi o registri, l’equiparazione alla residenza del domicilio professionale”.
Tali requisiti, sottolinea la Federazione, sono da ritenersi sempre alternativi, altrimenti si verrebbe a creare una violazione della legge stessa.
La nota FNOMCeO