5 Ottobre 2024

D.L. 18.10.2012, n.179 recante misure urgenti per la crescita del Paese pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.245 del 19.10.2012

Si ritiene opportuno segnalare che il provvedimento contiene disposizioni di particolare interesse per la categoria medica e per gli Ordini provinciali:

1. Istituzione del pubblico elenco denominato indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti.

2. Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia estesa a categorie del settore pubblico non ricomprese nel D.L. 165/01

3. Disposizioni relative al “Fascicolo sanitario elettronico

4. Disposizioni relative a prescrizione medica e cartella clinica digitale.

Si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 245 del 19 ottobre 2012, Supplemento Ordinario n. 194/L, è stato pubblicato il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”.

Il provvedimento contiene tra l’altro disposizioni di particolare interesse per la categoria medica e per gli Ordini provinciali.

In particolare l’art. 5 recante “Posta elettronica certificata — indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti” dispone che “al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, é istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.

2. L’Indice nazionale di cui al comma 1 é realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. L’accesso all’INI-PEC é consentito alle pubbliche amministrazioni, nonché ai professionisti e alle imprese in esso presenti.

4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell’utilizzo razionale delle risorse, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell’Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio regolamento, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di accesso e di aggiornamento.

5. Nel regolamento di cui al comma 4 sono anche definite le modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all’Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi”. L’art. 7 concernente “Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico” introduce misure, volte ad estendere la procedura relativa alla trasmissione telematica delle certificazioni di malattia attualmente utilizzata da tutti i dipendenti del settore privato e dalla gran parte di dipendenti pubblici, anche alle categorie di dipendenti del settore pubblico attualmente non ricomprese nel regime del D.Lgs. 165/01, rafforzando le iniziative in atto per assicurare un quadro completo delle assenze nei settori pubblico e privato e un efficace sistema di controllo delle stesse, nonché per semplificare gli adempimenti a carico dei lavoratori e dei medici.

Rimane comunque escluso dall’obbligo di rilascio in modalità telematica delle certificazioni di malattia il personale appartenente alle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Con riferimento al certificato inerente al congedo per la malattia del figlio, di cui all’ art. 47 del D.Lgs 151/01, l’art. 7, comma 3, del decreto-legge 179/12 mira inoltre a uniformare gli adempimenti a carico dei medici curanti, che non dovranno utilizzare procedure diverse (telematiche o cartacee) in base alla tipologia di lavoratore. La certificazione viene inviata dal medico curante del SSN ovvero dal medico convenzionato direttamente all’INPS utilizzando il sistema per la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia realizzato in attuazione del decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010, attualmente utilizzato dalla quasi totalità dei medici curanti.

Le relative modalità attuative sono rimesse ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della Salute, previo parere del Garante per I protezione dei dati personali.

La norma mira, quindi, a uniformare gli adempimenti a carico dei medici curanti, ampliando le funzionalità delle procedure telematiche già in uso.

L’art. 7 prevede infine che ai fini della fruizione del congedo per la malattia del figlio é il lavoratore che comunica direttamente al medico, all’atto della compilazione del certificato di cui al comma 3 dell’articolo 47, del D.Lgs. 151/01 le generalità del genitore che usufruirà del congedo medesimo.

L’art. 12 recante “Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario” dispone che il fascicolo sanitario elettronico è l’insieme di dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi riguardanti l’assistito.

Il fascicolo sanitario (FSE), istituito dalle regioni e province autonome, è alimentato in maniera continuativa, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai soggetti che prendono in cura l’assistito nell’ambito del servizio sanitario nazionale e dei servizi socio sanitari regionali, nonché su richiesta del cittadino, con i dati medici in suo possesso. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE di cui al comma 1, per le finalità di cui alla lettera a) del comma 2, può essere realizzata soltanto con il consenso dell’assistito e sempre nel rispetto del segreto professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria secondo modalità individuate a riguardo. Il mancato consenso non pregiudica il diritto all’erogazione della prestazione sanitaria.

L’art. 13 recante “Prescrizione medica e cartella clinica digitale” dispone che “le regioni e le province autonome, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, provvedono alla graduale sostituzione delle prescrizioni in formato cartaceo con le equivalenti in formato elettronico, in percentuali che, in ogni caso, non dovranno risultare inferiori al 60 percento nel 2013, all’80 percento nel 2014 e al 90 percento nel 2015.

2. Dal 1° gennaio 2014, le prescrizioni farmaceutiche generate in formato elettronico sono valide su tutto il territorio nazionale. Con decreto del Ministro dellasalute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.

3. I medici interessati dalle disposizioni organizzative delle regioni di cui al comma 1, rilasciano le prescrizioni di farmaceutica e specialistica esclusivamente in formato elettronico.

L’inosservanza di tale obbligo comporta l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 55-septies, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165″. Al fine di consentire un esame più approfondito della materia è possibile scaricare copia del provvedimento sul portale della FNOMCe0 al link Gazzetta Ufficiale.

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