5 Ottobre 2024

Detenzione armi e certificazione medica, cosa cambia con il nuovo decreto

Sulla Gazzetta Ufficiale n.209 del 8-9-2018 è stato pubblicato il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi”.

Fra le disposizioni di interesse per la professione medica – sottolinea la FNOMCeO – l‘art. 3, comma 1, alla lettera d), reca modifiche all’art. 38, comma 4, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, prevedendo la riduzione da sei a cinque anni della durata della certificazione medica per chi detenga armi comuni da sparo, ad eccezione dei collezionisti di armi antiche, e salvo che il detentore sia in possesso di licenza di porto d’armi.

L’articolo 12, al comma 2 stabilisce invece che i detentori di armi da sparo debbano produrre un certificato medico rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

LA COMUNICAZIONE FNOMCEO

CERTIFICATI, NUOVE DECRETO LEGISLATIVO SU PORTO D’ARMI. ECCO I MEDICI CHE HANNO COMPETENZA – Articolo Da Doctor33 del 18 settembre 2018, a firma di Mauro Miserendino – Sui certificati medici di idoneità psicofisica per il rilascio o rinnovo del porto d’armi, tornano competenti i medici militari e della polizia non solo all’interno delle loro strutture di competenza, ma anche come professionisti individuali.

Lo prevede il decreto legislativo 104/2018 che recepisce la direttiva europea 2017/853 ed è entrato in vigore in data 14 settembre 2018.Un decreto che sta facendo discutere perché alza ad esempio le armi sportive da tiro che si possono tenere in casa da 6 a 12 e dall’altra parte abbassa da 6 a 5 anni la durata del porto d’armi sportivo.

Ma, per quanto riguarda i medici, la novità chiave è che da oggi, facendo ordine sulla disciplina precedente, i certificati di idoneità vengono differenziati tra quelli che vanno presentati ogni 5 anni dai meri detentori di armi che non vogliono sparare ma hanno armi denunciate in casa, e quelli necessari al rilascio o rinnovo del porto d’armi.

Porto d’armi – Finora, a valle del certificato anamnestico preliminare redatto in libera professione dal medico di famiglia per il suo assistito, erano autorizzati produrre il certificato di rilascio o rinnovo previa visita i medici legali delle Asl, o i medici militari e della polizia di Stato, questi ultimi solo all’interno di caserme e commissariati. Con questa disciplina, in vigore dal 1998, i “nulla osta” potevano essere prodotti solo per il personale in servizio ed eventualmente i congiunti.

Restavano fuori tutti quelli che dovevano sostenere le visite all’Asl come le guardie giurate che, specie nei grossi centri, rimangono tuttora in fila mesi, superando a volte la scadenza biennale del porto d’armi, con conseguenze sull’idoneità al lavoro. Ora si amplia l’offerta sanitaria: i medici militari e della polizia tornano competenti anche da “singoli” per i certificati di idoneità psicofisica su tutti purché non siano in pensione o congedo.

Il certificato, che resta quello da Decreto del Ministero della Salute 14.02.98, può essere rilasciato sia dagli uffici medico legali Asl e dai distretti sanitari sia dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, sia dai singoli medici della Polizia di Stato, dei vigili del fuoco o da medici militari in servizio permanente e in attività di servizio. Resta lecito non informare i conviventi che si sta rinnovando o ci si sta facendo rilasciare il porto d’armi.

Detenzione armi – I detentori di arma da fuoco lunga o corta, con esclusione di chi è autorizzato a portare le armi senza licenza (vertici di polizia, ufficiali di Ps, magistrati) devono produrre invece, a valle di un certificato anamnestico libero-professionale del medico di famiglia non anteriore a tre mesi, un certificato di validità quinquennale dal quale risulti che non sono affetti “da malattie mentali o da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere”.

Di tale secondo certificato sono autorizzati al rilascio sia i medici del servizio medico legale Asl sia i medici militari o di Polizia sia quelli dei Vigili del Fuoco. Il decreto non prevede particolari requisiti sullo stato di servizio, quindi appaiono ricompresi persino i medici in quiescenza o in congedo quali ad esempio possono essere quelli già attivi nelle autoscuole per le patenti di guida.

Ricordiamo, per inciso, che i detentori di armi in casa dovevano aver denunciato la presenza dell’arma già a maggio 2015 alla Polizia (ex decreto 121 del 2013 che recepisce la direttiva Ue 51 del 2008). Attualmente, non è necessario recarsi in questura ma basta una mail con la posta certificata. Quindi si passa dal medico di famiglia per intraprendere l’iter.

Forse cercavi

Approvata la cittadinanza onoraria di Piacenza al Prof. Luigi Cavanna

Il consiglio comunale di Piacenza, nella seduta del 12 giugno, ha approvato all’unanimità la delibera …