Ci sarà tempo per tutto il 2017 per mettersi in pari con i crediti Ecm relativi al triennio 2014 – 2016, potendo acquisire sino al 50% del punteggio complessivo (150 crediti al netto di esoneri ed esenzioni).
A stabilirlo, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, che ha deliberato in tal senso nella riunione del 13 dicembre scorso.
Sempre in quell’occasione, la Commissione ha fissato i nuovi criteri per l’assegnazione dei crediti agli eventi da parte dei provider. Anche per il triennio 2017-2019, spiega una nota, saranno 150 i crediti da maturare, fatti salvi esoneri, esenzioni, ed eventuali altre riduzioni.
Meccanismo premiante per i professionisti che, nel precedente triennio, si siano dimostrati “virtuosi”: la Commissione ha infatti previsto una riduzione di 15 crediti per i sanitari che abbiano soddisfatto il proprio dossier formativo individuale, alla quale si sommano uno “sconto” di 30 crediti per coloro che abbiano acquisito tra 121 e 150 crediti o di 15 crediti se il punteggio si assesta tra 80 e 120.
LE INDICAZIONI PER IL TRIENNIO 2017-2019 – Nello specifico, con riferimento alla delibera della CNFC in materia di crediti formativi ECM l’art. 1 recante “Obbligo formativo triennio 2017-2019” prevede che: “1. L’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti formativi fatte salve le decisioni della Commissione nazionale per la formazione continua in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
2. I professionisti che nel precedente triennio (2014-2016) hanno compilato e soddisfatto il proprio dossier formativo individuale hanno diritto alla riduzione di 15 crediti dell’obbligo formativo nel presente triennio formativo (Determina della CNFC del 10 ottobre 2014).
3. I professionisti sanitari che nel precedente triennio (2014-2016) hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 121 e 150 hanno diritto alla riduzione di 30 crediti dell’obbligo formativo nel triennio 2017 -2019. Coloro che hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 80 e 120 hanno diritto alla riduzione di 15 crediti”.
Si rileva inoltre che all’art. 2 (Certificazione per il triennio 2017-2019) si prevede che il professionista sanitario possa richiedere al proprio Ordine provinciale l’attestato di partecipazione al programma ECM, contenente il numero di crediti conseguiti e il certificato di completo soddisfacimento dell’obbligo formativo nel caso in cui abbia acquisito i crediti previsti nel triennio nel rispetto delle norme e dei vincoli definiti dalla Commissione Nazionale per la formazione continua.
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La delibera CNFC per il triennio 2017-2019
La delibera con i criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM
Dossier Formativo – Delibera 4 novembre 2016