6 Ottobre 2024

Coronavirus, Decreto 25 marzo: le misure che interessano medici e odontoiatri

Sulla Gazzetta Ufficiale n.79 del 25.3.20 è stato pubblicato il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Tra le misure adottabili – evidenzia la FNOMCeO -, di interesse per la professione medica e odontoiatrica e per gli Ordini professionali, rientrano:

– la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;

– la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

– la limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;

– la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;

– la limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all’assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l’adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento 
di specifici incarichi;

– l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;

– la sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;

– la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonchè i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza.

Il decreto apporta poi modifiche al comma 1 dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 – Testo unico delle leggi sanitarie, disponendo che “Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo è punito con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione o un’arte sanitaria la pena è aumentata”.

Il provvedimento dispone inoltre che:

siano comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla L. 146/1990 (quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione);

-siano quindi consentite le attività di assistenza sanitaria tra le quali si includono i servizi ospedalieri, i servizi degli studi medici e odontoiatrici e altri servizi di assistenza sanitaria;

non siano previste sospensioni per le attività professionali. In ordine alle attività professionali restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, DPCM 11 marzo 2020 (ricorso a modalità di lavoro agile, incentivate ferie e congedi retribuiti per i dipendenti; adozione protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adozione di strumenti di protezione individuale, operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro).

“Con riferimento alle attività libero professionali medica e odontoiatrica – rileva la Federazione -, esse, allo stato attuale, potranno essere svolte salvo diversi provvedimenti più restrittivi già adottati dalle Regioni e ovviamente salvo i successivi decreti o ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge”. A tal proposito invitiamo a consultare l‘Ordinanza Regionale del 23 marzo 2020 che riguarda il territorio piacentino.

“In ordine alle visite mediche effettuate da medici di medicina generale, medici specialisti, inclusi chirurghi, si ritiene necessario adottare il triage telefonico prima di ogni visita, sia essa effettuata in studio che in sede domiciliare. In questa fase di emergenza epidemiologica da COVID-19 possono ritenersi significative anche altre soluzioni quali il consulto a distanza, il video consulto e le consulenze specialistiche telefoniche”.

“In conclusione si ribadisce la necessità dell’adozione di protocolli di sicurezza anti- contagio (strumenti di protezione individuale e operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro)”.

LA COMUNICAZIONE FNOMCeO

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