5 Ottobre 2024

Atto Senato n. 3414 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria

Approvato dalla Camera dei Deputati – proroga al 13 agosto 2013 dell’obbligo di copertura assicurativa degli esercenti le professioni sanitarie.

Si ritiene opportuno segnalare che nella seduta del 25 luglio 2012 la Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica ha conferito mandato ai relatori, Sen. BOSONE e SACCOMANNO, a riferire in senso favorevole in Assemblea sul disegno di legge indicato in oggetto nello stesso testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.

Si rileva che l’Assemblea della Camera dei Deputati durante l’esame del provvedimento ha approvato in particolare un emendamento (All.) della Commissione Affari Sociali col parere favorevole del Governo che fa slittare di un anno (13 agosto 2013) l’obbligo di copertura assicurativa degli esercenti le professioni sanitarie o, in caso di data antecedente, al momento dell’entrata in vigore di una specifica disciplina per gli esercenti le professioni sanitarie.

Come è noto l’art. 3, comma 5, lett. e), del decreto-legge 138/11 convertito nella Legge 148/11 prevede che “a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui ai presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e agli enti previdenziali dei professionisti”.

Pertanto il testo, così come modificato dall’emendamento approvato, prevede quindi che limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie gli obblighi di cii all’art. 3. comma 5, lett. e) sopraccitato si applicano decorso un anno dall’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all’art. 3, comma 5, del decreto-legge 138/11.

Si ricorda inoltre che il DDL n. 3414 fissa al 31 dicembre 2012 il termine per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria.

Al riguardo il ministro BALDUZZI, intervenuto in Commissione Igiene e Sanità nella seduta del 24 luglio 2012, ha sottolineato come, per quanto riguarda l’esercizio della cosiddetta intramoenia, il provvedimento in titolo presenti una proroga avente natura strettamente tecnica, in attesa di un più organico e vasto inteivento ieaislarivo che non è stato possibile presentare, in ragione dei numerosi provvedimenti attualmente all’esame di entrambi i rami del Parlamento.


All. n.1

XVI LEGISLATURA – ALLEGATO A AI RESOCONTI – SEDUTA DEL 18 LUGLIO 2012 — N. 668


rinnovare il modello organizzativo e la composizione della Croce Rossa.

1. 29. Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 3.

1. 1. Palagiano, Paladini.

Al comma 3, sopprimere le parole: il presidente e.

*1. 6. Palagiano, Paladini.

sabilità civile e le relative condizioni as-sicurative degli esercenti le professioni sanitarie ».

1. 100. (Nuova formulazione) La Commis-sione.

(Approvato)

A.C. 5323-A – Proposta emendativa
riferita all’articolo unico

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL-
L’ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE


All’articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:


*1. 27. Laura Molteni, Fa bi, Martini, Rondini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il termine di cui all’articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è prorogato al 13 agosto 2013.

1. 100. La Commissione.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorso un anno dall’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all’alinea del medesimo comma 5, e comunque non oltre l’entrata in vigore di specifica disciplina riguardante la respon-

1-bis. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge. 24 febbraio 2012 n. 14 è sostituito dal seguente:

« Il termine per l’esercizio della delega di cui all’articolo 2, comma 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, limitatamente al riordino della Croce rossa è differito al 31 ottobre 2012. Ai fini di .cui al presente comma, sono compresi tra i principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega quelli di sussidiarietà e di valorizzazione dell’originaria volontà istitutiva, ove rinve-nibile ».

Dis. 1. 1. Miotto.

A.C. 5323-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

negli ultimi anni le varie manovre economiche hanno tagliato notevolmente i servizi sanitari offerti dal Servizio sanita

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