6 Ottobre 2024

Albo Unico Nazionale (Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali)

L’art. 3 del DPR 137/12 prevede che:

1. gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell’ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l’anagrafe di tutti gli iscritti, con l’annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.

2. L’insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l’albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’aggiornamento dell’albo unico nazionale”.

L’art. 3, comma 1, conferma la natura pubblica degli albi territoriali, introducendo però l’obbligatorietà della annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di tutti gli iscritti agli albi territoriali. Al tempo stesso il comma 2 dell’art.3 istituisce l’albo unico nazionale.

Da una prima analisi della disposizione si rileva che l’applicabilità agli Ordini di tale norma non è di facile attuazione perché comporta, così come strutturata dal Legislatore, aspetti problematici, dubbi interpretativi e riflessioni che andranno approfonditi e risolti in più fasi.

Ciò detto, considerata la complessità della norma, si ritiene di trarre spuntò anche dalle osservazioni effettuate dall’ Ufficio Studi del Consiglio Nazionale Forense.

L’Ufficio Studi del CNF ritiene che andrebbero annotati solamente i provvedimenti disciplinari esecutivi presi sulla base di un provvedimento definitivo e quindi non più soggetto ad impugnazione. Questo perché la norma non chiarisce se l’obbligo dell’annotazione si riferisca anche alle misure provvisorie (non definitive), nonché quali siano le modalità e la tempistica per l’annotazione.

Si sottolinea che tale impostazione sia da condividere anche perché

l’impugnazione del provvedimento disciplinare in sede di Commissione centrale

per gli esercenti le professioni sanitarie avrebbe effetto sospensivo e

conseguentemente ne impedirebbe l’annotazione.

Al tempo stesso l’Ufficio Studi del CNF sottolinea che andrebbero annotati quei provvedimenti disciplinari definitivi adottati a partire dall’entrata in vigore del regolamento.

Tale assunto appare desumibile dalla interpretazione dell’art. 12 del DPR 7 agosto 2012, n. 137 che dispone infatti che “le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso”. Per quello che concerne la durata dell’annotazione sembrerebbe di potere affermare che essa duri indefinitivamente nel tempo. Questo perché la norma nulla dispone, non chiarendo se debba permanere unicamente per il periodo dell’eventuale sanzione.

Ovviamente le sanzioni irrogabili per i medici e gli odontoiatri sono quelle previste dall’art. 40 del DPR 221/50.

Si sottolinea inoltre che non dovrebbe essere annotata la sospensione disposta dall’Agenzia dell’Entrate di cui all’art. 2, comma 5, del decreto-legge 138/11, convertito dalla legge 148/11, in caso di violazione della normativa fiscale e la sospensione di diritto di cui all’art. 43 del DPR 221/50 (sospensione cautelare), in quanto non sono da considerarsi provvedimenti disciplinari.

Si chiarisce infine che la non menzione del provvedimento disciplinare non può essere disposta in assenza di una previsione normativa espressa in tal senso.

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