Il Ministro della Salute ha ritenuto di dover procedere all’inserimento delle sostanze Fenilpropanoilfentalin, Fluoroisobutirfentanil, Benzodiossolfentanil, Benzilfentanil, Benzoilfentanil, Carfentanil, Ciclopentilfentanil, Ciclopropilfentanil, Metossiacetilfentanil, Tetraidrofuranilfentanil, Tetrametilciclopropanfentanil e Tiofenefentanil nella tabella I del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al D.P.R. n. 309/90, a tutela della salute pubblica.
Questo tenuto conto dei casi di decesso registrati in Europa e in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Europa.
In allegato di seguito il testo del decreto (G.U. n. 255 del 2-11-2018).