7 Luglio 2024

Accordo Collettivo Nazionale

Art. 23 – Sostituzioni (D.P.R. n. 270 del 28 luglio 2000) Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.

 

1. Il medico titolare di scelte che si trovi nell’impossibilità di prestare la propria opera, fermo restando l’obbligo di farsi sostituire fin dall’inizio, deve comunicare alla competente Azienda entro il quarto giorno dall’inizio della sostituzione, il nominativo del collega che lo sostituisce quando la sostituzione si protragga per più di tre giorni consecutivi. Il sostituto deve dichiarare di non trovarsi in situazione di incompatibilità prevista dall’articolo 4, salvi diversi accordi regionali che stabiliscono anche il limite delle scelte che possono essere poste a carico del medico sostituto.

2. Il medico sostituto assume direttamente e formalmente, all’atto dell’incarico di sostituzione da parte del medico sostituito, le responsabilità professionali inerenti tutte le attività previste dal presente Accordo.

3. Le Aziende per i primi 30 giorni di sostituzione continuativa corrispondono i compensi al medico sostituito che provvede secondo quanto previsto al comma 4; dal 31° giorno corrispondono i compensi direttamente al medico che effettua la sostituzione, purché abbia i requisiti per l’iscrizione negli elenchi dei convenzionati e secondo il trattamento economico previsto per il medico sostituito.

4. I rapporti economici tra medico sostituito e medico sostituto sono disciplinati dalle norme del regolamento allegato sub lettera C, nel rispetto della normativa fiscale, compresa la relativa documentazione.

5. Qualora la sostituzione, per particolari situazioni in cui non possa essere effettuata dal medico di medicina generale, sia svolta da un medico iscritto negli elenchi dei pediatri di libera scelta, i compensi allo stesso sono corrisposti secondo il trattamento economico previsto per la medicina generale.

6. Il medico, che non riesca ad assicurare la propria sostituzione, deve tempestivamente informare la Azienda, la quale provvede a designare il sostituto prioritariamente tra i medici inseriti nella graduatoria di cui all’art. 2, e secondo l’ordine della stessa, interpellando prioritariamente i medici residenti nell’ambito di iscrizione del medico sostituito. In tale caso i compensi spettano fin dal primo giorno della sostituzione al medico sostituto, salvo quanto previsto dall’art. 16, comma 12.

7. Non è consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione.

8. Tranne che per i motivi di cui all’art. 5, commi 1, 2 e 3, del presente Accordo e per mandato parlamentare, amministrativo, ordinistico, sindacale, per sostituzione superiore a 6 mesi nell’anno, anche non continuativi, l’Azienda, sentito il Comitato di cui all’art. 11, si esprime sulla prosecuzione della sostituzione stessa e può esaminare il caso ai fini anche dell’eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

9. Quando il medico sostituito, per qualsiasi motivo, sia nella impossibilità di percepire i compensi che gli spettano in relazione al periodo di sostituzione, le Aziende possono liquidare tali competenze direttamente al medico che ha effettuato la sostituzione.

10. Alla sostituzione del medico sospeso dall’incarico per effetto di provvedimento di cui all’art. 16 provvede la Azienda con le modalità di cui al comma 6.

11. Le scelte del sanitario colpito dal provvedimento di sospensione restano in carico al medico sospeso, salvo che i singoli aventi diritto avanzino richiesta di variazione del medico di fiducia; variazione che in ogni caso, non può essere fatta in favore del medico incaricato della sostituzione, per tutta la durata della stessa.

<spanstyle=”font-family: verdana, geneva;”>12. L’attività di sostituzione, a qualsiasi titolo svolta, non comporta l’iscrizione del medico nell’elenco, anche se determina l’assunzione di tutti gli obblighi professionali previsti dal presente Accordo, dagli accordi Regionali e da quelli Aziendali.

13. In caso di decesso del medico convenzionato, l’Azienda provvede alla nomina del sostituto. Qualora il medico fosse già sostituito, il sostituto già incaricato al momento del decesso può proseguire l’attività nei confronti degli assistiti in carico al medico deceduto per non più di 30 giorni, conservando il trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione.

Allegato C – art. 23

Regolazione dei rapporti economici tra medico titolare e sostituto di assistenza primaria nei casi di sostituzione volontaria

1. Fermi restando gli obblighi a carico delle Aziende stabiliti dall’art. 23, i rapporti economici tra medico sostituto e quello già sostituito, chiunque tra i due percepisca i compensi della Azienda, sono regolati tenendo conto della maggiore o minore morbilità legata alla stagione. Non è consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione.

2. L’onorario professionale, deve essere corrisposto per intero al medico sostituto.

3. Individuata convenzionalmente nel 20% la variazione relativa alla maggiore o minore morbilità, i compensi di cui al comma 2 spettano, per i primi 30 giorni, integralmente al medico sostituto se relativi a sostituzioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre; se relativi ai mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo essi sono maggiorati del 20% con oneri a carico del titolare e ridotti del 20% se relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

4. Il compenso di cui all’articolo 45, lettera B1, è corrisposto al sostituto ove egli ne abbia diritto ai sensi del comma 2 della stessa lettera B1.

5. Ai medici sostituti spettano i compensi di cui all’art. 45, lettera C1 comma 2, lettera C2 commi 1 e 2, lettera C3, per le relative prestazioni eseguite nel corso della sostituzione.

 

Art. 21 – Sostituzioni (D.P.R. n. 272 del 28 luglio 2000) Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta.

1. Il pediatra titolare di scelte che si trovi nell’impossibilità di prestare la propria opera, fermo restando l’obbligo di farsi sostituire fin dall’inizio, deve comunicare alla competente Azienda entro il quarto giorno dall’inizio della sostituzione, il nominativo del collega che lo sostituisce quando la sostituzione si protragga per più di tre giorni consecutivi.

2. Le Aziende per i primi 30 giorni di sostituzione continuativa corrispondono i compensi al medico sostituito che provvede a trasferire al collega le competenze dovute sulla base dei parametri di cui all’allegato F; dal 31° giorno corrispondono i compensi direttamente al medico che effettua la sostituzione, purché abbia i requisiti per l’iscrizione negli elenchi dei convenzionati di cui all’art. 2 del

presente Accordo.

3. Oltre il 30° giorno consecutivo di sostituzione il sostituto è pagato in funzione della sua fascia di anzianità di specializzazione.

4. Qualora la sostituzione, per particolari situazioni in cui non possa essere effettuata da medico pediatra, sia svolta da un medico sprovvisto di specializzazione, i compensi allo stesso sono corrisposti secondo il trattamento economico previsto per la medicina generale.

5. Il medico che non riesca ad assicurare la propria sostituzione, deve tempestivamente informare la Azienda, la quale provvede a designare il sostituto tra i pediatri inseriti nella graduatoria di cui all’art. 2, e secondo l’ordine della stessa, interpellando prioritariamente i pediatri residenti nell’ambito di iscrizione del medico sostituito.

6. Non è consentito al sostituto durante la sostituzione acquisire scelte del medico sostituito.

7. Tranne che per i motivi di cui all’art. 5, comma 1, 2 e 3 del presente Accordo e per mandato parlamentare o equiparato, amministrativo, ordinistico, sindacale, per sostituzione superiore a sei mesi nell’anno, anche non continuativi, l’Azienda, sentito il Comitato di cui all’art. 11 si esprime sulla prosecuzione della sostituzione stessa ed esamina il caso ai fini anche dell’eventuale risoluzione del rapporto.

8. Quando il medico sostituito, per qualsiasi motivo, sia nella impossibilità di percepire i compensi che gli spettano in relazione al periodo di sostituzione, le Aziende possono liquidare tali competenze direttamente al medico che ha effettuato la sostituzione, purché abbia i requisiti per l’iscrizione negli elenchi dei pediatri convenzionati.

9. Le scelte del sanitario colpito dal provvedimento di sospensione restano in carico al medico sospeso salvo che i singoli aventi diritto avanzino richiesta di variazione del medico di fiducia; variazione che in ogni caso, non può essere fatta in favore del medico incaricato della sostituzione, per tutta la durata della stessa.

10. L’attività di sostituzione, a qualsiasi titolo svolta, non comporta l’iscrizione del medico nell’elenco, anche se determina l’assunzione di tutti gli obblighi professionali previsti dal presente Accordo e dagli accordi regionali e aziendali.

11. In caso di decesso del pediatra convenzionato, l’Azienda provvede alla nomina del sostituto.

Qualora il medico deceduto avesse già nominato un suo sostituto, lo stesso può proseguire l’attività nei confronti degli assistiti già in carico al medico deceduto fino all’eventuale copertura della zona carente o comunque per un periodo non superiore ai sessanta giorni, conservando il trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione.

 

Allegato F – art. 21

Regolazione dei rapporti economici tra pediatra titolare e sostituto nei casi di sostituzione volontaria

Regolazione dei rapporti economici tra pediatra titolare e pediatra sostituto nei casi di sostituzione volontaria.

1. Fermi gli obblighi a carico delle Aziende stabiliti dall’art. 23, i rapporti economici tra medico sostituto e quello già sostituito, chiunque tra i due percepisca i compensi della Azienda, sono regolati tenendo conto dell’uso delle attrezzature e delle altre spese oltre che della maggiore o minore mobilità legata alla stagione. Non è consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione.

2. Al medico sostituto spettano almeno il 50% della quota fissa (art. 41, punto A1).

3. Individuata convenzionalmente nel 20% la variazione relativa alla maggiore o minore mobilità, i compensi di cui al comma 2 spettano, per i primi 30 giorni, integralmente al medico sostituto se relativi a sostituzioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre; se relativi ai mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo essi sono maggiorati del 20% con oneri a carico del titolare e ridotti del 20% se relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

4. Qualora il medico sostituto non sia in possesso del titolo di specializzazione in pediatria, i rapporti economici di cui al presente articolo verranno regolati secondo le norme previste dall’Accordo della Medicina Generale.