5 Ottobre 2024

Rappresentazione grafica – Art. 22, c. 1, lett. d

DA COMPLETARE


 

Art. 22

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonche’ alle partecipazioni in societa’ di diritto privato.

1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

  d) una o piu’ rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l’amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.