La FNOMCeO segnala la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2018 del decreto 1° febbraio 2018 recante proroga del termine di utilizzo della graduatoria di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto 7 marzo 2006 e successive modificazioni, concernente “Principi fondamentali per la disciplina unitaria di formazione specifica in medicina generale”, limitatamente al corso 2017/2020 di formazione specifica in medicina generale.
L’art. 1 prevede che limitatamente al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al triennio 2017/2020, la graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata da ciascuna regione e provincia autonoma non oltre il termine massimo di centottanta giorni dalla data di inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l’ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi. I giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di 36 mesi.
Il decreto – viene evidenziato – è stato emanato considerato che, per esigenze di funzionalità dei corsi, si è ravvisata la necessità, limitatamente al corso di cui al triennio 2017/2020, di ampliare il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 9, comma 5, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 e sm.i., per lo scorrimento della graduatoria degli idonei al corso di medicina generale.