Si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111 del 14 maggio 2012 è stato pubblicato il decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57 recante “Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle micro imprese”.
Il decreto-legge è stato emanato anche al fine di evitare che, nelle more della definizione delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i datore di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, i quali entro 30 giugno 2012 possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi, siano obbligati, a decorrere dal 1° luglio 2012, ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie.L’art. 1, comma 2, del decreto-legge 57/12 interviene, quindi, modificando l’art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08, prevedendo di fatto la possibilità di autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori sino e non oltre il 31 dicembre 2012. Si allega comunque un facsimile di autocertificazione dell’effettuazione della valutazione dei rischi ai fini di un eventuale uso da parte di titolari di studi medici e odontoiatrici.