6 Ottobre 2024

Tar Lazio respinge tentativo di class action contro ENPAM

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con sentenza 7544/2023, ha respinto il ricorso “per l’efficienza delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 1, comma 1, d.lgs. 198/2009” (c.d. class action pubblica) -, presentato dal dott. Franco Picchi, contro la Fondazione ENPAM nonché contro il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, finalizzato all’adozione di tutti gli atti necessari “per ripristinare il corretto svolgimento della funzione amministrativa riguardante la tutela previdenziale degli iscritti alla gestione previdenziale Fondo Generale ENPAM-Quota B, affidata ex D.Lgs 509/94 alla Fondazione ENPAM […] sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze […]”, correggendo le misure regolamentari adottate nei confronti di tali iscritti dopo la riforma previdenziale ENPAM del 2012, ritenute “inique e discriminatorie”.

“Le pretese del ricorrente relativamente al riordino della normativa previdenziale della Fondazione – rilevano i giudici, che hanno dichiarato il ricorso “inammissibile” – avrebbero dovuto formare oggetto di proposte da indirizzare agli organi statutari che – in quanto rappresentativi e portatori degli interessi di tutti gli iscritti sono abilitati ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 509/1994 ad esprimere, nell’ambito delle procedure delineate dallo Statuto medesimo, le istanze di modifica ordinamentale, che vanno poi sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilanti”. “In definitiva – aggiungono -, il ricorrente pretende di utilizzare lo strumento giurisdizionale introdotto dal Legislatore (la class action, ndr) per fini ultronei rispetto a quelli perseguiti dalla norma, da un lato nel tentativo di superare ed eludere le competenze degli Organi istituzionali rappresentativi della Fondazione e dei suoi iscritti, ai quali soltanto spetta il compito di promuovere riforme degli assetti pensionistici, e dall’altro, al fine di eludere le decadenze e le preclusioni oramai maturate, non avendo a suo tempo impugnato le delibere dell’Ente e le relative approvazioni da parte dei Ministeri a ciò preposti che, con il ricorso in esame, vengono censurate per la prima volta a distanza di oltre un decennio dalla loro emanazione”.

Con altra sentenza (7534/2023), ma connessa alla precedente, il Tar del Lazio ha rigettato – in quanto ritenuto “infondato” – un secondo ricorso, presentato dallo stesso Picchi, con il quale si chiedeva la pubblicazione, sul sito internet della Fondazione ENPAM, della notizia della presentazione di un ricorso “class action”.

LE SENTENZE

LA NOTA ENPAM

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