6 Ottobre 2024

Aggiornamento disposizioni utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie – Precisazioni

Con riferimento a quanto riportato nella nota della Regione Emilia Romagna del 2 novembre – con la quale, in ottemperanza a quanto disposto dall’Ordinanza del Ministro della Salute 31 ottobre 2022, veniva prorogato sino al 31/12/2022 l’obbligo di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale per i lavoratori, gli utenti e i visitatori non positivi a SARS-CoV-2, accedenti a strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti – la stessa Regione precisa che quanto in essa trova applicazione anche negli studi professionali privati ivi inclusi gli studi dei medici di medicina generale/pediatri di libera scelta e odontoiatri.

Non hanno l’obbligo di indossare i suddetti dispositivi:

a)  i bambini di età inferiore ai sei anni;

b)  le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

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