6 Ottobre 2024

ENPAM: contributi Quota B – Class Action

Si comunica che è stato attivato un ricorso per l’efficienza delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 1, comma 1, d.lgs. 198/2009, presentato dal dott. Franco Picchi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio contro la Fondazione ENPAM nonché contro il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e delle Finanze ( NRG 2709/2022), “affinché di esso sia data la prevista pubblicità sul sito istituzionale dell’Amministrazione, al fine di favorire l’intervento in giudizio di tutti i soggetti che si trovino nella medesima situazione soggettiva del ricorrente”.

Il ricorso è finalizzato ad ottenere l’adozione di tutti gli atti necessari “per ripristinare il corretto svolgimento della funzione amministrativa riguardante la tutela previdenziale degli iscritti alla gestione previdenziale Fondo Generale ENPAM-Quota B, affidata ex d.lgs. 509/94 alla Fondazione ENPAM […] sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze […]“, correggendo le misure regolamentari adottate nei confronti di tali iscritti dopo la riforma previdenziale ENPAM del 2012, “perché gravemente inique e discriminatorie”.

Lo stesso dottor Picchi, a seguito della lettera inviata dal presidente ENPAM al Presidente FNOMCEO, precisa quanto segue:

1) “La comunicazione di cui ho richiesto la pubblicazione alla Federazione e a tutti gli OMCEO è prevista dal d.lgs 198/2009 al fine di favorire l’intervento in giudizio di tutti i colleghi che si trovino nella medesima situazione soggettiva del ricorrente, diritto tutelato dall’art. 24 della Costituzione”.

2) “La lettera del Presidente Oliveti, è auto referenziale e priva della documentazione che richiama…e manca volutamente di precisare che successivamente all’interlocuzione avuta da ENPAM con ANAC è intervenuta la sentenza Consiglio di Stato 21 giugno 2022 n. 5089, che ha respinto l’appello presentato da ENPAM confermando quanto stabilito dalla sentenza TAR Lazio 4 gennaio 2022 n. 35, resa nel ricorso da me attivato per ottenere  le seguenti pubblicazione da parte di ENPAM:
– Carta dei servizi e standard di qualità (Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013);
– Costi contabilizzati (Art. 32, c. 2, lett. a, d.lgs. n. 33/2013 e Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013);
– Class action (Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009, art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009, art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009).

La sentenza TAR Lazio ha stabilito, dando pienamente ragione alle mie richieste e ribadendo (ancora una volta) la natura solo formale della privatizzazione dell’ENPAM:
b) la nozione di servizi pubblici ricomprende pacificamente anche le attività istituzionali di previdenza e di assistenza in favore di medici e odontoiatri. Si veda in tal senso l’art. 4 dello Statuto ENPAM, il quale prevede che detta Fondazione sia “ente necessario con finalità di interesse pubblico”;
c) di qui la possibilità di ricomprendere nella nozione di cui alla delibera ANAC anche i soggetti quali quelli di specie;

3. Da quanto sopra detto deriva la fondatezza del ricorso, attesa la riconducibilità della Fondazione qui intimata tra i soggetti tenuti agli obblighi di pubblicazione degli atti e documenti richiesti con istanza in data 24 marzo 2021 (giova ripetere: carta dei servizi, costi contabilizzati e class action), e dunque il suo accoglimento con conseguente ordine di provvedere, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione/notificazione della presente decisione, alla pubblicazione dei medesimi sul sito istituzionale dell’ente stesso”;

3) “Non per nulla ENPAM ha pubblicato la Carta dei Servizi e sul sito ENPAM appare la sezione Class action, ma  sottolinea che, invece dell’aggiornamento tempestivo richiesto, i dati sono aggiornati al 31 maggio 2022…
https://www.enpam.it/la-fondazione/class-action/

4) “Il MLPS ha correttamente pubblicato la notizia della class action
https://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Servizi-erogati/Pagine/Class-action.aspx

5) “Ho appena notificato ad ENPAM un ricorso al Tar Lazio per obbligare la Fondazione a pubblicare tale notizia, sottolineando: “la natura ostruzionistica della presa di posizione dell’ENPAM, finalizzata ad impedire la conoscenza ai suoi iscritti della sua sottoposizione ad un ricorso per l’efficienza delle pubbliche amministrazioni, contraria ai principi di leale collaborazione con i cittadini e della buona fede sanciti dell’art. 97 della Costituzione e ribaditi dall’ art.1 comma 2 bis della legge 241/90, integrando così anche anche gli estremi per l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 26 c.2 c.p.a””.

“Rinnovo quindi la richiesta di pubblicare la comunicazione della class action pubblica attivata”.

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