5 Ottobre 2024

FNOMCeO, il Dottor Marcello Valdini nella Consulta Deontologica Nazionale

Il medico piacentino Marcello Valdini è stato designato come componente della Consulta Deontologica Nazionale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Si tratta di una conferma per il Dottor Valdini, entrato a far parte della Consulta nel gennaio 2019; l’organismo, che ha il compito di analizzare e rivedere le norme deontologiche della professione medica, conta al momento 20 componenti: coordinatore è il Dottor Pierantonio Muzzetto, Presidente dell’Ordine dei Medici di Parma.

In ambito locale, il Dottor Valdini è coordinatore di un gruppo di studio, del quale fanno parte nove componenti – segnatamente medici e avvocati – impegnato nella riscrittura del codice deontologico: “E’ un’idea alla quale lavoro da diversi anni – spiega Valdini – come gruppo elaboreremo la nostra proposta che presenteremo all’Ordine di Piacenza per poi trasmetterla, nel momento in cui sarà approvata, alla Federazione Nazionale”.

“La legge istitutiva degli Ordini dei Medici risale al 1910 – ricorda Valdini – mentre il primo Codice Deontologico d’Italia nacque a Sassari nel 1903, circa sette anni prima; nel 1910 – o ’12, la data non è univoca – l’Ordine di Torino procede alla pubblicazione di un proprio Codice, mentre il primo Codice deontologico unificato, valido su tutto il territorio nazionale, risale al 1924. Nel 1947, ancora a Torino, viene elaborato un nuovo Codice e nel 1953 la neo costituita FNOM incarica il Prof. Frugoni della redazione del Codice Deontologico Nazionale, licenziato l’anno successivo e approvato dagli Ordini quattro anni dopo, nel 1958. Da allora, nelle diverse edizioni che si sono succedute, la struttura del Codice deontologico è rimasta sostanzialmente inalterata. Ciò che nel tempo ha modificato la visione è il discorso relativo al consenso, che ha determinato un cambiamento di direzione dalla visione “medico-centrica” a quella “assistito-centrica”: si impone quindi uno sguardo diverso all’approntamento del Codice deontologico”.

Altro tema rilevante, spiega Valdini, è quello che riguarda le sanzioni disciplinari: “Mancano criteri codificati per la valutazione delle violazioni, che viene lasciata al giudizio del singolo Ordine chiamato ad esprimersi in merito, con la possibilità che la stessa inosservanza al Codice possa, in differenti aree del Paese, essere valutata e sanzionata in modi differenti; essendo poi molto ampia la discrezionalità, è possibile incorrere in errori od omissioni. Per ovviare a questo, a mio modo di vedere, è necessario che ogni articolo preveda in caso di violazione anche la relativa sanzione, in forma fissa o di forbice, per ridurre la discrezionalità del giudicante”. Un aspetto importante – rimarca Valdini – riguarda poi il glossario: “Oggi manca, andrebbe invece inserito. Se si utilizza un termine, bisogna conoscerne il significato: cosa si intende oggi, ad esempio, per “salute” o “decoro”? E’ necessario fornire delle definizioni chiare, anche per evitare personali interpretazioni di un determinato vocabolo”.

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