La FNOMCeO segnala che sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24-9-2022 è stato pubblicato il decreto 19 agosto 2022 con il quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze ha stabilito, tra l’altro, che possono beneficiare dell’indennità una tantum i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.
In particolare, i beneficiari dovranno essere già iscritti alle suddette gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data. Inoltre, ai fini del riconoscimento del beneficio, consistente in un’indennità una tantum pari a 200 euro, il soggetto interessato dovrà presentare istanza agli enti di previdenza cui è obbligatoriamente iscritto, nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali. Quest’ultimi procederanno, per gli iscritti, alla erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio.