5 Ottobre 2024

Approvato il Decreto riaperture: ecco cosa prevede. Per i sanitari resta l’obbligo vaccinale fino al 31 dicembre

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta del 17 marzo, ha approvato un decreto-legge (IL TESTO) che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Di seguito una sintesi delle misure contenure nel provvedimento.

STATO DI EMERGENZA – Lo stato di emergenza termina il 31 marzo 2022. A decorrere dal 1° aprile e fino al 31 dicembre 2022 viene temporaneamente istituita un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia; dal 1° gennaio 2023 il Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi dell’Unità per l’emergenza COVID-19. Viene superato definitivamente anche il sistema delle zone colorate.

ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA – Il provvedimento elimina le quarantene precauzionali. Resta il divieto di mobilità dalla propria abitazione alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2; per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2, dal 1 aprile è invece applicato il regime dell’autosorveglianza.

MASCHERINE – Viene reiterato fino al 30 aprile l’obbligo di mascherine nei luoghi al chiuso, con esclusione delle abitazioni private. I dispositivi di protezione dovranno essere di tipo FFP2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico.

GREEN PASS BASE – Fino al 30 aprile 2022 il Green Pass base resterà in vigore per l’accesso ai seguenti servizi e attività:

– trasporti a lunga percorrenza

– mense e catering continuativo su base contrattuale;

– servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio

– concorsi pubblici;

– corsi di formazione pubblici e privati;

– colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;

– partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.

GREEN PASS RAFFFORZATO – Sempre fino al 30 aprile il Green Pass rafforzato resterà invece in vigore per l’accesso ai seguenti servizi e attività:

– piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere

– convegni e congressi;

– centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

– feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;

– attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

– attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

– partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

OBBLIGO VACCINALE – Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio eliminato l’obbligo. Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.

Per quanto riguarda gli operatori sanitari, “in caso di intervenuta guarigione – si legge – l’Ordine professionale territorialmente
competente, su istanza dell’interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui
la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende
efficacia automaticamente qualora l’interessato ometta di inviare all’Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non
oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”.

SCUOLA – Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività:

Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanziaIn presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionaleIn presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

L’isolamentoGli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Personale CovidIl personale per l’emergenza viene prorogato fino alla fine delle lezioni e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per la proroga sono disponibili ulteriori 204 milioni, oltre le somme già stanziate.

IMPIANTI SPORTIVI – Dal 1° aprile ritorno le capienze degli impianti sportivi tornano al 100% all’aperto e al chiuso.

LA CONFERENZA STAMPA

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