6 Ottobre 2024

Commissione centrale esercenti professioni sanitarie, la Consulta: “Incostituzionale la nomina dei componenti ministeriali”

Con la sentenza n. 215/16 depositata il 7 ottobre 2016 (in allegato), la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse) che prevedeva la nomina di due componenti del Ministero della Salute nella Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, organo di giurisdizione speciale, istituito presso il Ministero della Salute, preposto all’esame dei ricorsi presentati dai professionisti sanitari contro i provvedimenti dei rispettivi Ordini e Collegi professionali in determinate materie (tenuta degli albi professionali, irrogazione di sanzioni disciplinari), nonché sulla regolarità delle operazioni elettorali per il rinnovo degli organi direttivi.

Era stata la Corte di Cassazione a sollevare la questione di legittimità costituzionale.

La Corte Costituzionale ha in particolare rilevato che “l’assenza di indipendenza e imparzialità, anche se riferibile solo ad alcuni dei componenti della Commissione, si trasferisce in termini osmotici dai partecipi all’organo, non potendosi consentire che lo stesso eserciti la funzione giurisdizionale attraverso dinamiche radicalmente viziate dalla interlocuzione, nel percorso che porta alla decisione, di soggetti privi delle citate caratteristiche (si veda in tal senso la sentenza n. 33 del 1968 relativa alle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale). Tanto è in grado di determinare l’illegittimità della decisione assunta dalla Commissione, rilevabile anche d’ufficio nel giudizio principale”.

In un altro passo della sentenza la Corte evidenzia che “intervenendo sullo status del designato, la previsione legislativa deve, in definitiva, garantire una sorta di neutralizzazione preventiva delle possibili situazioni di condizionamento che possano, anche teoricamente, mettere in discussione l’autonomia di giudizio dell’organo decidente”.

“Considerata la rilevanza della sentenza – afferma la FNOMCeO – questa Federazione procederà nell’ambito dell’attività istituzionale ad interpellare il Ministero della Salute al fine di chiarire gli sviluppi derivanti dall’intervento della Corte Costituzionale.

 

La nota FNOMCeO

La sentenza della Corte Costituzionale

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